Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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(art. 14), compiti di condotta (art. 15) e compiti specifici in materia di allerta, allarme e informazione in caso di evento (art. 16). Questo capitolo comprende inoltre i regolamenti per il sistema d’allarme acqua (art. 17).
Articolo 14 Compiti generali
Corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui i Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, l’intervento delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e la collaborazione intercantonale. Il capoverso 1 è completato con l’aggiunta di altri enti e organizzazioni. Ciò permette tra l’altro ai Cantoni di adempiere a determinati compiti delle basi di appoggio intercantonali.
Articolo 15 Condotta
I compiti degli organi di condotta a livello cantonale sono ora sanciti in un articolo separato. La Confederazione deve potersi appoggiare a organi di condotta cantonali funzionanti e preparati per gestire un’eventuale catastrofe o situazione d’emergenza nazionale (ad es. incidente nucleare e pandemia) o un conflitto armato.
Articolo 16 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento
Capoverso 1: I Cantoni ricevono le allerte dagli organi federali sui canali definiti e li trasmettono agli organi competenti nel proprio Cantone. Viceversa, i Cantoni allertano i competenti organi federali in caso di pericoli sul loro territorio che sono rilevanti per la Confederazione. I Cantoni garantiscono l’attivazione dell’allarme destinato alla popolazione tramite una o più centrali d’intervento, 24 ore su 24. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (art. 6 cpv. 1), la Confederazione può incaricare i Cantoni di attivare l’allarme. In caso di eventi la cui gestione compete ai Cantoni, i competenti organi cantonali decidono in merito all’attivazione dell’allarme.
Capoverso 2: In caso d’evento, i Cantoni provvedono a fornire tempestivamente le dovute informazioni alla popolazione tramite vari canali. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (art. 7 cpv. 1), quest’ultima può incaricare i Cantoni di trasmettere informazioni attraverso i loro canali.
Articolo 17 Sistema d’allarme acqua
Le prescrizioni in materia di sistema d’allarme acqua corrispondono al precedente articolo 43b, ma sono ora integrate nella parte relativa alla protezione della popolazione. Sono correlate con gli articoli 11 e 12 della legge federale del 1° ottobre 201010 sugli impianti di accumulazione (LImA). L’articolo 11 capoversi 1 e 2 LImA obbligano i gestori di impianti d’accumulazione a gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua. L’articolo 12 capoverso 1 LImA obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a garantire, con i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, la diffusione d’istruzioni di comportamento alla popolazione e a provvedere alla loro eventuale evacuazione. La Confederazione, ossia l’UFPP, stabilisce, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), le esigenze tecniche per le installazioni edilizie necessarie nonché le responsabilità e le procedure per l’allerta e