Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Articolo 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

Capoverso 1: L’impiego di smartphone, tablet e computer portatili è ormai consuetudine nelle AOSS. Per trasmettere dati senza fili, le AOSS devono attualmente ricorrere ai sistemi di rete pubbliche senza fili (in particolare di Swisscom). Già oggi, in Svizzera, le AOSS utilizzano le infrastrutture nazionali senza fili a banda larga dei fornitori pubblici di servizi di telecomunicazione. Secondo le necessità, è possibile adottare delle misure tecniche (consolidamento ed estensione dei servizi a regioni non ancora raggiunte, protezione contro cyber-attacchi) per adeguarle successivamente ai requisiti in materia di disponibilità e di sicurezza delle AOSS. Oggi non tutto il territorio della Svizzera è collegato ai servizi di dati commerciali. Oltretutto, le reti radio mobili sono soggette a interruzioni dell’elettricità; in caso di blackout, le reti sarebbero fuori uso dopo circa 1–4 ore. Per le AOSS è però imprescindibile avere a disposizione una rete che rimanga disponibile per un certo tempo anche in caso d’interruzione della corrente. Con il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga, i servizi a banda larga molto affidabili possono essere messi a disposizione delle AOSS di Confederazione (ad es. Corpo delle guardie di confine) e Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche anche in modalità mobile. L’interconnessione mobile delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche contribuirà, per esempio, a migliorare la collaborazione tra le forze d’intervento sul luogo del sinistro e la condotta nelle retrovie.

Capoversi 2–4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua del sistema Polycom. Si tratta di un sistema integrato con componenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è competente anche per le interfacce con l’estero o il loro allacciamento (ad es. il Principato del Liechtenstein).

Capoverso 5: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell’intero sistema. Non vi è un diritto a un’assegnazione delle frequenze per l’esercizio di sistemi di comunicazione mobile sicuri. Un’eventuale esigenza di una banda di frequenza per la comunicazione delle AOSS deve essere previamente valutata con le competenti autorità specializzate.

Capoverso 6: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza necessaria per emettere direttive a tutti gli utenti.

Capoverso 7: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.

Capoverso 8: Per l’introduzione in tutta la Svizzera del sistema sono necessari ulteriori accertamenti. I Cantoni interessati devono quindi poter realizzare primi sottosistemi nel quadro di un progetto pilota per verificare l’esigenza di regole, chiarire gli aspetti organizzativi e tecnici e gettare le basi per un futuro sistema su scala nazionale, ovviamente sempre nel rispetto degli standard internazionali.

Articolo 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Capoverso 1: La maggior parte degli organi cantonali di condotta, ossia le organizzazioni partner ivi rappresentate, gestisce uno o più sistemi di condotta elettronici, che permettono tra l’altro di rappresentare la situazione. Questi sistemi sostengono la condotta in caso d’evento e sono concepiti su misura per l’ambito di competenza e le esigenze dei diversi utenti. Da esercitazioni svolte in passato, tra cui l’ERSS 14, è emerso che in caso di catastrofe o situazione di emergenza nazionale, occorre disporre di una presentazione integrale e consolidata della situazione a livello federale per dirigere le operazioni. Una soluzione integrata elettronica di questo tipo deve tenere conto dei vari sistemi di condotta degli organi federali, degli organi di condotta cantonali e dei singoli gestori di infrastrutture critiche. Dev’essere possibile raggruppare le informazioni per ogni livello e utilizzarle per la condotta strategica a livello federale, per esempio nello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Anche gli organi di condotta dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche dipendono da queste informa-