Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Capoverso 1: Oggi lo scambio di dati a banda larga delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche ha luogo tramite la rete dell’Amministrazione federale, la rete di comunicazione tra i Cantoni e l’Amministrazione federale, le reti delle polizie cantonali o reti di operatori pubblici (ad es. Swisscom). In situazioni particolari e straordinarie, i sistemi e le reti non garantiscono un flusso di dati e informazioni costante, tempestivo e affidabile. In caso d’evento possono crollare per sovraccarico, interruzione di corrente o attacco informatico. Nei prossimi anni, per aumentare la protezione contro le interruzioni dei sistemi di comunicazione e la sicurezza dello scambio dei dati a banda larga delle AOSS, si dovrà istituire la Rete nazionale di dati sicura. Il sistema sarà il pilastro di tutti i sistemi telematici rilevanti per la politica di sicurezza della protezione della popolazione, ossia, diventerà il sistema centrale per la protezione della popolazione e la gestione delle crisi a livello nazionale. Per la realizzazione della Rete di dati sicura (RDS) saranno utilizzate le componenti fisiche fondamentali della Rete di condotta Svizzera, ossia le fibre ottiche e le infrastrutture. Se l’allacciamento alla Rete di condotta fosse insufficiente, devono essere impiegate reti di fibre ottiche esistenti e infrastrutture fisiche di altre reti, tra cui le reti di Cantoni o gestori di infrastrutture critiche. La RDS deve assicurare il collegamento a banda larga tra gli organi federali, i Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche per almeno due settimane anche in caso di penuria prolungata di corrente, blackout o interruzione delle reti di comunicazione. Per questo motivo, nella pianificazione sono coinvolte sin dalle prime battute in particolare le infrastrutture di rete che già soddisfano questo requisito. Il sistema di accesso ai dati e il sistema di gestione dei dati sono trattati nel progetto Polydata, una rete utenti chiusa. Per reti utenti chiuse s’intendono reti logiche isolate senza alcuna connessione a Internet o ad altre reti IP. L’isolamento da tutte le altre reti (ad es. Internet) aumenta sensibilmente la sicurezza contro gli attacchi informatici. Tramite la rete Polydata si garantisce agli utenti un accesso sicuro e garantito in tutte le situazioni ai sistemi di allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione (Polycom, Polyalert, ecc.). Sulla RDS possono essere gestite in sicurezza, in combinazione con Polydata, tutte le applicazioni rilevanti per la protezione della popolazione (attuali e future) in qualsiasi situazione. Polydata è utilizzato dagli utenti per lo svolgimento delle attività quotidiane e si basa sulla rete di dati sicura RDS nazionale. In breve, la RDS è l’hardware, e il sistema d’accesso ai dati Polydata è il sistema operativo. Per la comunicazione di dati vera e propria è necessaria anche un’applicazione. La realizzazione di questa applicazione è prevista per sostituire l’obsoleto sistema Vulpus.
Capoversi 2–4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua del sistema Polycom. Si tratta di un sistema integrato con componenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è anche competente per le interfacce con l’estero e l’allacciamento a sistemi analoghi all’estero, per esempio l’allacciamento del Principato del Liechtenstein, l’allacciamento delle centrali di gestione delle crisi della Germania e dell’UE. L’allacciamento dell’UE è regolato in un accordo amministrativo.
Capoverso 5: È previsto anche il collegamento di terzi e gestori di infrastrutture critiche alla Rete nazionale di dati sicura.
Capoverso 6: I compiti, le competenze, gli aspetti e le norme organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter disciplinare gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell’intero sistema.
Capoverso 7: Per attuare la migrazione tecnica (salvaguardia del valore dell’intero sistema), il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti allacciati.
Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un altro sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.