Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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zioni per adempiere ai loro compiti. Un sistema integrato di questo tipo necessita di componenti centralizzate e decentralizzate.
Capoverso 2: Le componenti centralizzate assicurano lo scambio di dati tra i sistemi e offrono funzionalità che possono essere utilizzate da tutti i partner dell’analisi integrata della situazione. La Confederazione deve essere competente in materia. È anche responsabile dell’allacciamento a sistemi di analisi all’estero, per esempio al centro di gestione delle crisi ECHO dell’UE o al Principato del Liechtenstein.
Capoverso 3: La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema, in quanto definisce e applica gli aspetti tecnici necessari che permettono l’allacciamento delle componenti decentralizzate a un «sistema dei sistemi» (interfacce) nonché gestisce e sviluppa le componenti centralizzate.
Capoverso 4: Le componenti decentralizzate sono costituite in primo luogo dai diversi sistemi di condotta, sia a livello cantonale che a livello federale. Gli organi cantonali di condotta, i gestori delle infrastrutture critiche e i diversi organi federali mantengono le competenze per i sistemi di presentazione elettronica della situazione.
Capoverso 5: Anche i terzi, e segnatamente i gestori di infrastrutture critiche nazionali devono essere allacciati al sistema nazionale di analisi integrata della situazione.
Capoverso 6: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell’intero sistema.
Capoverso 7: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti.
Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.
Capitolo 5: Istruzione
Articolo 22
Capoverso 1: Le esperienze maturate nella gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, nonché le raccomandazioni dedotte dall’Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 hanno evidenziato che l’interdipendenza dei vari organi interessati diventa sempre più complessa e che intervengono numerosi attori per garantire la gestione dell’evento. Per questo motivo la collaborazione e il coordinamento dei mezzi impiegati secondo basi comuni rivestono un’importanza centrale. Le misure volte a rafforzare la collaborazione nel campo dell’istruzione sono coordinate da un Organo di coordinamento dell’istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni (Coordex). È composto dai responsabili dell’istruzione di tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione, da rappresentanti dei Cantoni, dell’esercito e della Cancelleria federale nonché, se del caso, da terzi o altri organi, tra cui l’Istituto svizzero di polizia (ISP). Il segretariato dell’organo di coordinamento è insediato presso l’UFPP. L’organo di coordinamento accerta il fabbisogno comune di corsi ed esercitazioni e coordina il loro svolgimento. A tal scopo è stata allestita una panoramica delle maggiori esercitazioni, che consente di pianificare, monitorare e impiegare in modo ottimale le risorse dei partner interessati. La panoramica serve anche ad evitare che singoli partner delle esercitazioni vengano temporaneamente sovraccaricati per mancanza di coordinamento. Permette infine di ridurre i costi.
Capoverso 2: Affinché sia garantita la collaborazione tra Confederazione e Cantoni in caso d’evento, l’UFPP assicura un’offerta di corsi per l’istruzione di base e di perfezionamento degli organi di condotta cantonali. Dato che non sussiste un obbligo federale di prestare servi-