Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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zio per gli organi di condotta, l’istruzione avviene su base consensuale. Sono previsti vari livelli nell’istruzione di base e nel perfezionamento. Nei corsi di base vengono impartite le conoscenze e le esigenze specifiche, necessarie per un organo di condotta. Nei corsi di perfezionamento si esercitano la collaborazione e il lavoro di gruppo sulla base di scenari. Il secondo perfezionamento consiste in esercitazioni di stato maggiore che simulano una situazione di catastrofe nel Cantone. L’ultimo livello prevede esercitazioni per migliorare la collaborazione interdisciplinare tra le varie unità d’intervento e i competenti organi di condotta. Vi rientrano anche le esercitazioni d’emergenza generale (EEG) con i Cantoni di stanza delle centrali nucleari.

Capoverso 3: L’esercizio delle componenti per i sistemi di telecomunicazione e per i sistemi di allarme e di allerta della popolazione richiede la relativa istruzione degli utenti. Vi rientrano tutte le istruzioni tecniche per la configurazione, l’esercizio e la sorveglianza delle componenti. L’UFPP offre corsi centralizzati per i formatori, i responsabili di sistema e di rete nonché per gli utenti delle AOSS.

Capoverso 4: I Cantoni sono responsabili di istruire gli organi di condotta regionali e comunali. Nel limite delle sue possibilità, la Confederazione può tuttavia accordarsi con i Cantoni sull’organizzazione di corsi ed esercitazioni che rientrano nelle competente dei Cantoni. I Cantoni devono assumersi i relativi costi. Si tratta in primo luogo di corsi che richiedono un corpo insegnante con particolari conoscenze specialistiche o un’infrastruttura d’istruzione ad hoc o il cui svolgimento è più economico se organizzato centralmente dalla Confederazione.

Capoverso 5: Affinché si possano integrare il più rapidamente possibile le conoscenze necessarie nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofi e situazioni di emergenza (ad es. sulla base dell’evoluzione dei pericoli, degli insegnamenti tratti dalle esercitazioni o di nuovi piani) nei preparativi della protezione della popolazione, l’UFPP può offrire altre istruzioni agli organi competenti (ad es. in materia di protezione NBC), sotto forma di seminari, presentazioni, corsi tecnici o in forma elettronica.

Capoverso 6: Per tenere conto della complessità dei rischi e pericoli attuali, occorre impartire un’istruzione efficace con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione deve quindi poter contare anche in futuro su un’infrastruttura d’istruzione moderna nel Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg. Inoltre, il centro d’istruzione è a disposizione anche di tutti i partner della protezione della popolazione, della gestione di catastrofi e situazioni di emergenza dell’esercito, dell’Amministrazione federale e di altre cerchie interessate per le loro esigenze d’istruzione.

Capoverso 7: Considerata l’interconnessione dei vari ambiti interessati e dei numerosi partner della gestione di eventi, che è sempre più difficile attribuire a un livello statale preciso, la regolamentazione dei particolari a livello di legge non è possibile. Per questo motivo il Consiglio federale deve disciplinare i particolari inerenti alle competenze e all’assunzione dei costi a livello di ordinanza. Inoltre, il Consiglio federale deve definire l’organo federale competente per l’adempimento dei suoi compiti (art. 43 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Capitolo 6: Finanziamento

Al settore dei sistemi di allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione si applicano i principi di finanziamento e le regole di delimitazione precisati qui di seguito. Per «investimento» s’intendono tutte le spese necessarie per la realizzazione e l’introduzione di un nuovo sistema, tra cui, nell’ambito della Rete nazionale di dati sicura, gli

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