Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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investimenti per edifici, cavi, hardware, software, gruppi elettrogeni, impianti per l’aria condizionata, ecc. Queste componenti sono finanziate dalla Confederazione. Gli investimenti, una tantum, richiedono di regola una decisione politica (Consiglio federale o Parlamento). Al termine del ciclo di vita, occorre adottare misure di salvaguardia del valore. Le misure hanno un carattere d’investimento (cfr. qui sotto). Gli investimenti delle componenti decentralizzate sono finanziati dai Cantoni e da terzi. Se si tratta di raccordi o componenti decentralizzati di organi federali, questi sono finanziati dalla Confederazione stessa. Si distingue tra due forme diverse di «salvaguardia del valore» dei sistemi: per «grande» salvaguardia del valore s’intendono importanti reinvestimenti in un sistema, circa 6–8 anni dopo il primo investimento. I costi ammontano a circa il 60 percento dei relativi investimenti e per le componenti centralizzate sono finanziati dalla Confederazione. 60 percento perché per esempio dopo 8 anni non devono essere sostituiti l’intero edificio, l’impianto di aria condizionata o simili, ma dapprima le componenti dell’hardware e del software. I Cantoni e i terzi si assumono i costi della «grande» salvaguardia del valore per le componenti decentralizzate. Ciò si applica anche agli organi federali, nella misura in cui quest’ultimi dispongono di componenti decentralizzate. Per la «piccola» salvaguardia del valore s’intendono tra l’altro piccoli aggiornamenti di software o simili che si susseguono a brevi intervalli. Sono parte integrante dei costi annuali di esercizio e di manutenzione, sostenuti dagli utenti, e costituiscono circa il 15 percento. Per costi d’esercizio e di manutenzione s’intendono le spese necessarie per l’esercizio sicuro e senza interruzioni dei sistemi. Vi rientrano, per esempio, la manutenzione dei sistemi, la loro sorveglianza e la gestione dei servizi e delle emergenze. Il 15 percento dei costi annuali d’esercizio e di manutenzione sono spesi per la «piccola» salvaguardia del valore. Questi costi si presentano ogni anno. I costi d’esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate per il sistema radio mobile di sicurezza (Polycom), il sistema di allarme, il sistema per la comunicazione in caso di evento e la radio d’emergenza sono sostenuti dalla Confederazione. I costi d’esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate della Rete nazionale di dati sicura, del sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e del sistema nazionale di analisi integrata della situazione sono sostenuti proporzionalmente dagli utenti allacciati. L’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate per i sistemi federali, ossia il sistema di allarme, la comunicazione in caso d’evento e la radio d’emergenza sono finanziati dalla Confederazione, mentre per gli altri sistemi sono finanziati dai Cantoni o da terzi; la Confederazione partecipa al finanziamento degli organi federali allacciati.

Articolo 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Capoversi 1–4: La regolamentazione del finanziamento per il sistema radio mobile di sicurezza è stato stabilito nei particolari nell’ambito della revisione della OARS, entrata in vigore il 1° aprile 2017. Si tratta ora di integrare le prescrizioni nella legge, poiché l’ordinanza non è più sufficiente dal punto di vista giuridico. In riferimento al capoverso 2 lettera c va aggiunto che si tratta di collegamenti ridondanti tra le sottoreti, che non avvengono tramite la Rete di condotta Svizzera; i collegamenti tramite la Rete di condotta Svizzera rientrano nelle competenze della Confederazione.

Capoverso 5: Eventuali costi supplementari cagionati a discapito della Confederazione in seguito a un’attuazione tardiva del progetto di salvaguardia del valore Polycom 2030, dovranno essere finanziati dai responsabili del ritardo.

Articolo 24 Sistema d’allarme, informazione in caso d’evento e radio d’emergenza

Capoverso 1: Si tratta, come finora, di compiti della Confederazione e sistemi federali, finanziati integralmente dalla Confederazione. Vi è una modifica del finanziamento per il sistema d’allarme Polyalert. La precedente regolamentazione delle competenze e del finanziamento