Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Articolo 26 Altri costi
Capoverso 1: Le lettere a e d comprendono compiti originari della Confederazione che sono come finora a suo carico (in precedenza all’articolo 71 capoverso 1 lettere d ed e). La lettera b prevede il finanziamento delle organizzazioni d’intervento specializzate di cui all’articolo 12.
Capoverso 2: Il Consiglio federale deve disciplinare a livello di ordinanza i particolari delle competenze e dell’assunzione dei costi nell’ambito dell’istruzione. Come finora applica il principio del finanziamento da parte dell’organo competente.
2.3 Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Compiti
Articolo 27
Tra i compiti della protezione civile figurano anche compiti che finora non erano stati esplicitamente menzionati, ma che in futuro saranno compiti nuovi e importanti della protezione civile. Il sostegno ai servizi di salvataggio e alla sanità pubblica sotto forma di assistenza sanitaria diventerà maggiormente un compito della protezione civile (cpv. 1 lett. d). Nel ventaglio dei compiti della protezione civile sono ora menzionate anche le misure di prevenzione (cpv. 2 lett. a). Per misure preventive s’intendono i provvedimenti volti a ridurre l’entità dei danni di un evento, per esempio misure contro le inondazioni volte a sgomberare detriti dall’alveo di un fiume. I lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità (cpv. 2 lett. b e c) devono ora essere svolti nel quadro dei corsi di ripetizione (art. 56).
Si è costato negli ultimi anni che la protezione civile è sempre più spesso impiegata anche per far fronte a eventi maggiori che si situano sotto la soglia delle catastrofi. Si tratta di eventi con un carattere fondamentalmente regionale, ma la cui gestione può richiedere la collaborazione di diverse organizzazioni partner della protezione della popolazione e un sostegno esterno, ma che rimangono tutto sommato gestibili (ad es. un grave incidente ferroviario con morti e feriti).
Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
Sezione 1: Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione
Articolo 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
Lettera a: I coscritti al servizio militare e al servizio civile rimangono esonerati dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Lettera b: Finora, gli uomini congedati dal servizio militare non erano chiamati a prestare servizio di protezione civile se avevano prestato almeno 50 giorni di servizio militare. Per motivi di parità di trattamento, per quanto concerne l’obbligo di leva s’intende apportare un adeguamento: d’ora in poi chi è dichiarato inabile al servizio militare dopo essere stato reclutato nell’esercito e non ha assolto la scuola reclute, è tenuto a prestare servizio nella protezione civile. Secondo l’articolo 58 capoverso 2 della nuova ordinanza sull’obbligo di prestare servizio militare (entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2018), per i militari, il servizio d’istruzione di base (Scuola reclute) è considerato assolto, se al momento del proscioglimento dal servizio d’istruzione di base hanno prestato almeno l’80 percento della durata totale e se hanno ottenuto almeno la qualificazione sufficiente. Chi è prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare e adempie le presenti condizioni, non diventa soggetto all’obbligo di prestare servizio civile.
Lettera c: La regolamentazione deve essere applicata di conseguenza al servizio civile: chi è