Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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prosciolto dall’obbligo di prestare servizio civile diventa soggetto alla protezione civile, se non ha prestato almeno un numero di giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile equivalente alla durata di una scuola reclute.
Lettera d: È stabilito esplicitamente che gli svizzeri con domicilio all’estero non sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile.
Articolo 29 Esenzione di membri di autorità
Corrisponde alla regolamentazione precedente, essendo precisato che solo i giudici ordinari dei tribunali federali sono esonerati dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. I giudici non di carriera sono invece tenuti a prestare servizio.
Articolo 30 Durata
Capoverso 1: L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile diventa più flessibile e la durata a livello di truppa e per i sottufficiali più breve. L’obbligo di prestare servizio inizia al più presto nell’anno in cui i militi della protezione civile compiono i 19 anni (finora 20 anni) e per la truppa e i sottufficiali dura al massimo fino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni (finora 40 anni). Ai sottufficiali superiori e agli ufficiali si applica un’altra regolamentazione (si veda il cpv. 4).
Capoversi 2 e 3: L’obbligo di prestare servizio dura complessivamente 12 anni e inizia nell’anno in cui i militi seguono l’istruzione di base. Quest’ultima dev’essere assolta al più tardi nell’anno in cui i militi compiono i 25 anni (si veda l’art. 52 cpv. 1). Di conseguenza l’obbligo di prestare servizio inizia al più tardi al 25° anno di età.
Capoverso 4: Dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati (giorni di servizio d’istruzione e giorni d’intervento), l’obbligo di prestare servizio è considerato assolto. Se un milite ha prestato complessivamente 245 giorni di servizio prima ancora che sia spirata la durata dell’obbligo di prestare servizio di 12 anni, è prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Ciò si applica per analogia al capoverso 1 per la truppa e i sottufficiali; ai sottufficiali superiori, mentre agli ufficiali si applica la disposizione di cui al capoverso 4. La nuova regolamentazione si allinea alle norme dell’esercito, affinché diventi possibile prestare lo stesso numero di giorni di servizio nella protezione civile e nell’esercito. Nella prassi accadrà raramente in condizioni normali, in particolare a livello di truppa, che un milite della protezione civile raggiunga il massimo di 245 giorni di servizio.
Capoverso 5: Affinché la protezione civile abbia a disposizione i quadri necessari per un tempo sufficiente e per motivi di efficienza dell’istruzione, l’obbligo di prestare servizio per i sottufficiali superiori e gli ufficiali dura fino alla fine dell’anno in cui questi ultimi compiono 40 anni. Alla durata prolungata del servizio di sottufficiali superiori e ufficiali (fino al 40° anno di età) non si applica il massimo di 245 giorni di servizio di cui al capoverso 3.
Capoverso 6: D’ora in poi anche l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile potrà essere assolto in una volta sola (cfr. i militi in ferma continuata di cui all’art. 31). La durata dell’obbligo per i militi in ferma continuata è pari a 245 giorni.
Capoverso 7: In caso di catastrofe o di situazione d’emergenza, in particolare nell’ambito di un evento che si protrae nel tempo, è necessario garantire l’operatività e la capacità di resistenza delle formazioni della protezione civile impiegate. Il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di un numero elevato di militi durante un intervento potrebbe mettere a rischio l’operatività e la capacità di resistenza. Per evitare tale rischio, l’obbligo di prestare servizio può essere prolungato fino alla fine di un intervento, anche oltre i 245 giorni di servizio.