Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Capoverso 8 lettera a: Per raggiungere gli effettivi previsti della protezione civile a livello nazionale di 72’000 militi, è necessario reclutare annualmente 6’000 persone nella protezione civile (12 anni di obbligo x 6’000 = 72’000). Nel caso in cui gli effettivi non potessero essere garantiti in seguito a una diminuzione delle quote di reclutamento, il Consiglio federale deve poter prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni al massimo. Anche in questo caso si applica il massimo di giorni di servizio pari a 245 giorni per la truppa e i sottoufficiali giusta il capoverso 4.

Capoverso 8 lettera b: Il Consiglio federale può riassoggettare all’obbligo di prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile fino a cinque anni dopo il loro proscioglimento. Ciò permette di aumentare e rinforzare gli effettivi della protezione civile svizzera di circa 30’000 militi, per esempio in vista di un conflitto armato.

Capoverso 8 lettera c: In caso di una catastrofe o situazione d’emergenza che si protrae nel tempo o in caso di un intervento di più mesi, è possibile che i militi della protezione civile raggiungano il massimo di 245 giorni di servizio prima del previsto. Ciò potrebbe comportare una forte riduzione degli effettivi (truppa e quadri) e, in caso estremo, addirittura impedire alla protezione civile di adempiere la sua missione. In tal caso il Consiglio federale, su richiesta del Cantone interessato o dei Cantoni interessati, deve poter prolungare l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile.

Articolo 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma continuata)

Capoverso 1: Per compiti specifici della protezione civile, d’ora in avanti i Cantoni e l’UFPP (art. 35 cpv. 4) devono avere la possibilità di impiegare militi in ferma continuata. I militi della protezione civile, preferibilmente con un’incorporazione in una base d’appoggio cantonale o intercantonale, prestano il loro servizio in una sola volta. La durata è di 245 giorni. Un milite tuttavia non ha diritto di prestare il suo servizio in ferma continuata.

Capoverso 2: L’istruzione di base è parte integrante dei 245 giorni di servizio prestati dal milite in ferma continuata. I giorni di servizio restanti devono essere prestati immediatamente dopo l’istruzione di base.

Capoverso 3: Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti ai militi in ferma continuata, segnatamente i loro compiti.

Articolo 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può come finora obbligare a prestare servizio di protezione civile le seguenti categorie di persone: gli uomini soggetti all’obbligo militare che sono stati prosciolti anticipatamente dal servizio militare o civile e secondo l’articolo 28 lettera b e c non sarebbero più soggetti all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile (lett. a) e gli uomini che non sarebbero più soggetti all’obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d’età ordinario (lettera b). L’estensione dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non si applica agli uomini e alle donne che prestano o hanno prestato servizio di protezione civile su base volontaria.

Articolo 33 Volontariato

Capoverso 1: Corrisponde alla precedente regolamentazione, secondo cui possono prestare servizio di protezione civile su base volontaria le seguenti persone: gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, gli uomini non più coscritti al servizio