Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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ossia se non hanno ancora assolto il numero prescritto di anni di servizio o se non hanno ancora compiuto 36 anni, o 40 per i sottoufficiali superiori e gli ufficiali (art. 30 cpv. 1, 2, 5 e 8 lettera a).

Capoverso 4: La Confederazione deve poter impiegare militi per compiti speciali di sua competenza. Si tratta di persone con conoscenze tecniche specifiche o formazione idonea per assolvere compiti nell’ambito della protezione NBC e dell’aiuto alla condotta. Il fabbisogno di militi è comprovato ed è riconosciuto dai Cantoni, tanto più che sono in primo luogo questi ultimi a beneficiare delle prestazioni. Sono richieste circa 250 persone che dispongano di una formazione confacente alle esigenze (in logistica, fisica, chimica, scienze naturali, biologia o informatica). I particolari (procedura di reclutamento, incorporazione, formazione, convocazione e intervento) saranno disciplinati dalla Confederazione.

Articolo 36 Pool di personale

Capoverso 1: Il personale di riserva, che finora era molto numeroso in alcuni Cantoni, è soppresso grazie alla riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio. D’ora in poi i militi non incorporati saranno registrati in un pool intercantonale. Per evitare inutili spese d’istruzione, i militi della protezione civile registrati nel pool di personale immediatamente dopo il reclutamento, non sono istruiti. Il pool di personale serve a compensare meglio le carenze e le eccedenze tra Cantoni. Anche i militi che si trasferiscono all’estero sono registrati in questo pool (art. 35 cpv. 3).

Capoverso 2: Secondo le necessità, un Cantone può incorporare militi del pool di personale intercantonale in un’organizzazione di protezione civile e istruirli. Ciò avviene sempre d’intesa con il Cantone di domicilio, poiché è quest’ultimo che decide in definitiva in merito all’incorporazione dei “propri” militi (cfr. l’art. 35 cpv. 2). I militi registrati nel pool di personale possono essere messi a disposizione anche della Confederazione per i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.

Capoverso 3: I militi della protezione civile registrati nel pool di personale non hanno diritto a essere incorporati o a prestare servizio di protezione civile.

Articolo 37 Proscioglimento anticipato

Come finora, su richiesta di un’organizzazione partner i membri professionisti delle organizzazioni partner e i membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d’emergenza (compresi i gestori di infrastrutture critiche) continuano a poter essere prosciolti anzitempo dai Cantoni.

I capoversi 2 e 3 comprendono deleghe di competenze legislative più chiare al Consiglio federale o all’UFPP.

Articolo 38 Esclusione

Si applica la regolamentazione precedente, secondo cui i militi della protezione civile condannati a una pena di reclusione o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e doveri dei militi

Articolo 39 Soldo, vitto, alloggio e trasporto

Capoverso 1: I militi della protezione civile hanno diritto al soldo, al vitto gratuito, al traspor-