Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

militare o servizio civile, gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile, le donne di nazionalità svizzera e stranieri domiciliati in Svizzera. D’ora in poi una persona interessata può prestare servizio volontario nella protezione civile già a partire dall’anno in cui compie i 19 anni.

Capoverso 2: Come finora, i Cantoni decidono in merito all’ammissione di volontari sulla base della loro professione. Di conseguenza non sussiste un diritto a prestare servizio di protezione civile su base volontaria.

Capoverso 3: I volontari della protezione civile hanno gli stessi diritti e doveri dei militi della protezione civile.

Capoverso 4: Per rendere proficua l’istruzione, i volontari devono prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile, ma possono essere prosciolti prima in casi dovutamente motivati.

Capoverso 5: Dal momento che non sarebbe giusto versare un’indennità di perdita di guadagno a chi percepisce una rendita di vecchiaia e non subisce quindi alcuna perdita di guadagno (cfr. il messaggio del 27.02.2013 sulla modifica della LPPC, spiegazione all’articolo 15 [FF 2013 2105, 2124]), d’ora in poi i volontari non saranno più prosciolti a 65 anni compiuti, bensì non appena percepiscono la rendita di vecchiaia.

Articolo 34 Reclutamento

Capoverso 1: L’esercito e la protezione civile continuano a procedere a un reclutamento comune.

Capoverso 2 lettera a: Secondo l’articolo 21 capoverso 1LM, le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto o a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. Queste persone non sono reclutate per l’esercito, ma possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova e se sussiste una necessità per l’esercito (art. 21 cpv. 2 LM). In questi casi il non reclutamento si applica anche nella protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito in primo luogo per gli autori di gravi atti di violenza; chi per i motivi menzionati nell’articolo 21 capoverso 1 LM è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile. Questa norma è mantenuta.

Capoverso 2 lettera b: Come finora, le persone soggette all’obbligo di leva che presentano comportamenti che lasciano presagire un potenziale di violenza e, quindi, non soddisfano le esigenze del servizio militare, non sono reclutate nemmeno per la protezione civile. Questi disturbi possono infatti manifestarsi tanto nell’esercito quanto nella protezione civile.

Articolo 35 Incorporazione dei militi

Capoversi 1 e 2: I militi della protezione civile saranno anche in futuro a disposizione del loro Cantone di domicilio ma rimane possibile incorporarli in un altro Cantone. È previsto che in futuro si ricorra più spesso all’incorporazione intercantonale per meglio compensare le eccedenze e le carenze dei Cantoni. L’incorporazione intercantonale può aver luogo sin dal reclutamento.

Capoverso 3: Non ha senso continuare a convocare militi della protezione civile che si trasferiscono all’estero. Questi ultimi sono quindi registrati in un pool al momento della loro partenza (art. 36). Se del caso, al loro ritorno in Svizzera possono essere nuovamente incorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile,