Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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to gratuito con i trasporti pubblici e all’alloggio gratuito, se non possono pernottare al proprio domicilio.
Capoverso 2: Comprende una delega di competenze legislative più chiara al Consiglio federale o all’UFPP. D’ora in poi la convocazione avrà validità di titolo di trasporto per l’utilizzo dei trasporti pubblici (biglietto).
Articolo 40 Indennità per perdita di guadagno
Per completezza e trasparenza, il diritto di chi presta servizio di protezione civile all’indennità di perdita di guadagno rimane sancito nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.
Articolo 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
D’ora in poi, la totalità dei giorni di servizio prestati e pagati nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere computata per il computo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Con l’attuazione della mozione del consigliere nazionale Walter Müller (mozione 14.3590: Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile) accolta dal Consiglio federale e dal Parlamento, d’ora in poi questo principio sarà applicato in modo sistematico. I militi che hanno prestato più di 25 giorni di servizio in un anno potranno quindi riportare il saldo all’anno successivo per il computo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Per i giorni di servizio prestati in eccesso dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali fino all’anno in cui compiono i 40 anni sarà rimborsato pro rata la tassa d’esenzione pagata alla fine dell’obbligo di prestare servizio.
Inoltre, dovrà essere verificato un adeguamento della riduzione per ogni giorno di servizio prestato (245 giorni di servizio / 12 anni di servizio = 20,4). La riduzione per giorni di servizio dovrebbe essere aumentata dal 4 al 5 percento, affinché con 20 giorni di servizio prestati l’anno non incombi più la tassa d’esonero dall’obbligo militare.
Come è già il caso, i giorni di servizio prestati su base volontaria non sono considerati per il calcolo della riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Articolo 42 Assicurazione
Per completezza e trasparenza la copertura dell’assicurazione militare per i militi della protezione civile rimane sancita nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.
Articolo 43 Durata massima dei servizi di protezione civile
Con la revisione parziale della LPPC del 2012, per i servizi di protezione civile è stato fissato un limite massimo di 40 giorni l’anno per impedire gli abusi nella richiesta delle IPG. Il limite è mantenuto e d’ora in poi è applicato anche ai lavori di ripristino, poiché in futuro questi ultimi saranno svolti nell’ambito dei corsi di ripetizione. Come finora, il limite massimo non è applicato agli interventi in caso di catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati. Per ragioni evidenti, ai militi in ferma continuata non si applica il limite massimo di 40 giorni (art. 31).
Articolo 44 Obblighi
Capoversi 1 e 2: Come finora, è stabilito che i militi della protezione civile sono tenuti a ese-