Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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guire gli ordini di servizio loro impartiti (ad es. convocazione o incarichi durante i servizi) e ad assumere funzioni di quadro con i relativi servizi. I quadri sono inoltre tenuti a effettuare prestazioni fuori del servizio, tra cui la preparazione di servizi d’istruzione e interventi della protezione civile.
Capoverso 3: Finora mancava una regolamentazione relativa all’obbligo di notifica dei militi. Pertanto è stabilito che i militi sono soggetti all’obbligo di notifica.
Capoverso 4: Finora mancava anche una regolamentazione per l’utilizzazione dell’equipaggiamento personale. Viene ora stabilito che l’equipaggiamento personale, ossia l’uniforme, può essere utilizzato solo per i servizi di protezione civile.
Sezione 3: Chiamata e controlli
Articolo 45 Convocazione al servizio d’istruzione
Capoverso 1: Come finora la convocazione amministrativa per gli interventi nazionali, cantonali, regionali e comunali di pubblica utilità è inviata ai militi della protezione civile dai Cantoni. Si noti che in caso di interventi nazionali, formalmente è la convocazione è emanata dalla Confederazione, in quanto autorizza le richieste e dispone gli interventi. Essa versa tuttora un importo forfettario per i giorni di servizio prestati (art. 91 cpv. 11).
Capoverso 2: I lavori di ripristino dopo sinistri hanno sempre luogo nella regione colpita. La responsabilità per la convocazione incombe quindi ai Cantoni o, in base alla regolamentazione cantonale, alle Regioni o ai Comuni.
Capoversi 3 e 4: Per le convocazioni sono competenti i Cantoni (art. 31 e 52–56) e l’UFPP (art. 57 cpv. 2–4), secondo le loro responsabilità in materia di servizi d’istruzione.
Capoverso 5: Come finora, la convocazione deve essere notificata ai militi almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio. I militi devono poter pianificare tempestivamente il servizio (vacanze e accordo dei datori di lavoro).
Capoverso 6: La richiesta di differimento del servizio è tuttora inviata per decisione all’organo che ha emanato la convocazione.
Articolo 46 Chiamata per interventi in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti
armati
Capoverso 1: Il Consiglio federale deve poter convocare militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza gravi e di ampia portata (in Svizzera o nelle zone limitrofe di Paesi confinanti), per esempio da Cantoni non colpiti dall’evento, e impiegarli quale sostegno. Ciò si applica anche in caso di conflitti armati, la cui gestione rientra nelle competenze della Confederazione. Quest’ultima si assume i costi per l’intervento della protezione civile (importo forfettario per giorno d’intervento e milite).
Capoverso 2: I Cantoni possono continuare a convocare i militi in caso di catastrofi e situazioni di emergenza nel proprio Cantone, a sostegno di altri Cantoni colpiti e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.
Capoverso 3: I Cantoni continuano a disciplinare la procedura di convocazione dei militi (tramite cercapersone, telefono cellulare ecc.).
Capoverso 4: Per analogia, l’UFPP disciplina la procedura della convocazione dei militi per i compiti federali ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4.