Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Articolo 47 Controlli
Capoverso 1: I Cantoni continuano ad essere responsabili dei controlli nella protezione civile. Dal 1° gennaio 2017, i controlli sul personale della protezione civile dei Cantoni hanno luogo nel quadro del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).
Capoverso 2: Come finora, l’UFPP controlla l’osservanza dei limiti temporali massimi e delle scadenze come pure gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino in relazione allo scopo e ai compiti della protezione civile. Benché d’ora in avanti i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità debbano essere svolti nell’ambito dei corsi di ripetizione (art. 56), occorre mantenere la vigilanza federale introdotta con l’ultima revisione della LPPC per evitare gli interventi illeciti della protezione civile (cfr. il messaggio concernente la modifica della LPPC del 27 febbraio 2013 [FF 2013 1801, 1810-1812]).
Capoverso 3: In caso d’inosservanza dei limiti temporali massimi, l’UFPP ha tuttora la possibilità di impedire una convocazione dei militi interessati e provvede alla relativa comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione.
Capoverso 4: L’UFPP effettua i controlli relativi ai militi della protezione civile chiamati ad adempiere a compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.
Capoverso 5: I controlli relativi ai militi della protezione civile rientrano tuttora nelle competenze dei Cantoni, ma devono essere effettuati nel sistema PISA (cpv. 1). Per garantire dei controlli unitari a livello nazionale, è necessario disciplinare l’utilizzazione del sistema PISA da parte della Confederazione quale gestore del sistema PISA. Il Consiglio federale deve quindi stabilire in dettaglio la portata dei controlli relativi ai militi della protezione civile ed emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico per gli utenti. Finora mancava una base legale per disciplinare l’uso del sistema PISA.
Capoverso 6: I particolari della procedura di controllo, segnatamente le scadenze per i Cantoni e l’UFPP, sono disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Capitolo 2: Diritti e doveri di terzi
Articolo 48 Proprietari di edifici abitativi e locatari
Capoverso 1: Se i rifugi devono essere preparati per un soggiorno, su ordine della protezione civile i proprietari e i locatari continuano ad essere tenuti a svolgere i relativi lavori.
Capoverso 2: I posti protetti non utilizzati devono essere messi a disposizione gratuitamente della protezione civile.
Articolo 49 Uso di proprietà e diritto di requisire
Come finora, i proprietari di case sono tenuti a tollerare impianti tecnici della protezione civile sui loro terreni. La disposizione è completata con l’obbligo di tollerare anche “attività ufficiali” ai fini della protezione civile. L’aggiunta è dovuta alla ripetuta resistenza di proprietari e locatari riscontrata nella prassi, segnatamente in relazione ai controlli periodici dei rifugi effettuati dai competenti organi della protezione civile.
Capoverso 2: In caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile deve mantenere anche in futuro il diritto di requisire alle medesime condizioni dell’esercito.
Articolo 50 Copertura individuale tramite l’assicurazione militare