Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Chi è chiamato dalla protezione civile per fornire un aiuto durante un sinistro è coperto dall’assicurazione militare.

Capitolo 3: Istruzione

Articolo 51 Competenza dei Cantoni

A titolo introduttivo al capitolo sull’istruzione, si stabilisce esplicitamente che i Cantoni sono competenti per l’istruzione, nella misura in cui non ne è responsabile la Confederazione.

Articolo 52 Istruzione di base

Capoverso 1: L’istruzione di base abilita i militi della protezione civile ad adempiere i loro compiti a livello di truppa. I contenuti dell’istruzione sono impostati sulla capacità della protezione civile a gestire catastrofi e situazioni di emergenza. Le esigenze legate a un conflitto armato sono trattate secondo la situazione per mezzo di istruzioni ampliate. Il momento dell’istruzione è stato adeguato al nuovo modello di servizio. I militi assolvono l’istruzione di base non prima dell’anno in cui compiono 19 anni, ma al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono 25 anni.

Capoverso 2: L’istruzione di base si è rivelata adatta nella sua forma attuale. La sua durata rimane quindi di 10-19 giorni. In futuro si rinuncerà alla suddivisione in un’istruzione di base generale (IG) e un’istruzione di base specialistica (IS). L’istruzione avrà luogo separatamente per ogni funzione di base.

Capoverso 3: D’ora in poi, in caso di cambiamento d’incorporazione deve essere data la possibilità di assolvere nuovamente l’istruzione di base nel relativo settore specialistico. Contrariamente a quanto avviene per l’attribuzione a una funzione di base nel quadro del reclutamento, che rientra nelle competenze della Confederazione, il Cantone può decidere in merito a una nuova incorporazione.

Capoverso 4: Ai sensi del capoverso 1, l’istruzione di base deve essere assolta al più tardi entro la fine dell’anno in cui i militi della protezione civile compiono 25 anni. Tuttavia, le persone registrate nel pool di personale senza un’istruzione di base, se del caso, devono poter essere istruite, anche se hanno più di 25 anni. Perciò queste persone possono essere convocate all’istruzione di base fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni e chiamate a prestare servizio fino alla fine dell’anno in cui ne compiono 36.

Capoverso 5: Lo stesso si applica alle persone naturalizzate che hanno più di 25 anni. Anche queste persone devono poter essere convocate all’istruzione di base fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni e chiamate a prestare servizio di protezione civile fino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni. Con questa regolamentazione s’intende evitare che le persone aspettino a naturalizzarsi fino a che abbiano compiuto 25 anni per evitare di prestare servizio militare o servizio di protezione civile.

Capoverso 6: Come finora, le persone che prestano servizio di protezione civile su base volontaria e hanno già frequentato un’istruzione equivalente all’istruzione di base, non devono assolverla (o devono assolverla solo in parte). Sono considerate istruzioni equivalenti segnatamente le formazioni militari (la scuola reclute, la formazione di sottoufficiale o ufficiale) e le formazioni civili, tra cui quelle impartite presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (ad es. istruzione di base per pompieri) o nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza (ad es. psicologi, assistenti spirituali). I Cantoni decidono in merito al riconoscimento di un’istruzione equivalente.

È opportuno qui rinviare all’attuazione dell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge fede-