Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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rale dell’11 giugno 201112 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo), secondo cui la Confederazione deve offrire la possibilità agli sportivi di punta di sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare o di protezione civile. È prevista una regolamentazione per gli sportivi di punta soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nel quadro della revisione dell’ordinanza del 5 dicembre 200313 sulla protezione civile (OPCi).
Articolo 53 Istruzione complementare
L’istruzione complementare completa l’istruzione dei titolari di funzione previsti per compiti speciali, tra cui conducente, specialista sanitario, specialista nella protezione NBC o membro di un care team. L’istruzione complementare ha luogo dopo l’istruzione di base e deve quindi essere disciplinata in un articolo separato. I compiti speciali nella protezione civile si sono molto diversificati; ciò che si ripercuote sull’istruzione, che deve essere ancora più flessibile. Si rinuncia quindi a fissare una durata minima. Le esigenze in materia d’istruzione di specialisti, invece, sono aumentate, per esempio nel settore della sanità pubblica e dei lavori forestali. Alcune di queste istruzioni certificate durano più del tetto massimo attuale di 5 giorni. La durata minima d’istruzione, per esempio, per i lavori forestali, è di 10 giorni (art. 34 Ofo14) e l’istruzione teorica per l’assistente di cura dura 15 giorni. La durata massima deve quindi essere prolungata a 19 giorni per ogni istruzione complementare.
Articolo 54 Istruzione dei quadri
Capoversi 1 e 2: La durata attuale dell’istruzione dei quadri della protezione civile non è sufficiente per soddisfare. D’ora in avanti per ogni livello dovrà essere assolta un’istruzione modulabile per quadri impostata ai compiti, completata con un servizio pratico, ciò che ne allunga la durata. Per ogni livello di quadri sono previsti iter d’istruzione con durata e competenze variabili (Confederazione e Cantoni). Nella legge sono quindi fissati solo i principi e la durata massima di 19 giorni.
Capoverso 3: I particolari sugli iter d’istruzione saranno disciplinati, per analogia all’esercito, a livello di ordinanza (art. 55 LM).
Articolo 55 Perfezionamento
I quadri e gli specialisti della protezione della popolazione devono poter continuare a essere convocati periodicamente a corsi di perfezionamento di al massimo 5 giorni l’anno. In tal modo si garantisce che le novità siano attuate rapidamente e che i quadri possano assumere i loro compiti impegnativi in qualsiasi momento. Il perfezionamento è organizzato dagli organi federali e cantonali che istruiscono i relativi titolari di funzione.
Articolo 56 Corsi di ripetizione
Capoverso 1: A causa dell’estensione dei corsi di ripetizione (cpv. 3), ma anche per evitare la perdita di conoscenze dei militi e permettere ai quadri di acquisire la pratica nella condotta, la durata minima di un corso di ripetizione aumenta da 2 a 3 giorni. La durata massima di 21 giorni per tutti i militi della protezione civile permette di tenere conto dei numerosi tipi
12 RS 415.0
13 RS 520.11
14 RS 921.01