Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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d’intervento della protezione civile e di prestare, in 12 anni, lo stesso numero di giorni di servizio di un militare (245 giorni).

Capoverso 2: I corsi di ripetizione devono corrispondere allo scopo e ai compiti della protezione civile e servono in particolare a raggiungere e mantenere l’efficienza operativa della protezione civile. Ciò è imprescindibile, poiché la protezione civile in qualsiasi momento in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.

Capoverso 3: Oltre ai corsi di ripetizione ordinari (lett. a), d’ora innanzi sono considerati corsi di ripetizione anche gli interventi di pubblica utilità (lett. b) e i lavori di ripristino in seguito a catastrofi (lett. c). Con l’integrazione di questi due tipi di servizio nei corsi di ripetizione, le formazioni della protezione civile hanno maggiore occasione di esercitarsi insieme e i quadri possono acquisire la necessaria esperienza di condotta. Le difficoltà riscontrate finora nella delimitazione tra vari servizi, la mancanza di flessibilità e le procedure amministrative dispendiose sono eliminate grazie a questa integrazione.

Capoverso 4: Come finora, i lavori di ripristino sono limitati nel tempo. Possono essere svolti solo entro tre anni dal verificarsi dell’evento che ha reso necessari tali lavori. In casi eccezionali motivati la scadenza di tre anni può essere prorogata. Dato che il limite massimo di giorni per corsi di ripetizione generalmente è di 21, non è più necessario fissare un tetto massimo i per lavori di ripristino, che era anch’esso fissato a 21 giorni. Per la convocazione sono tuttora competenti i Cantoni.

Capoverso 5: Nei corsi di ripetizione deve essere possibile svolgere esercitazioni d’intervento transfrontaliere nel quadro di accordi internazionali. Gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino non rientrano in questa categoria e non possono quindi essere svolti nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti.

Capoverso 6: Per la convocazione agli interventi di pubblica utilità e ai lavori di ripristino è opportuno continuare a emanare norme vincolanti a livello di ordinanza (ad es. evitare prestazioni di servizio presso il proprio datore di lavoro e la concorrenza all’economia privata). Secondo la prassi in vigore, questi interventi continueranno a essere autorizzati dalla Confederazione (UFPP) se sono d’interesse nazionale e dai Cantoni se sono di loro competenza.

Articolo 57 Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione

Capoverso 1: La Confederazione deve continuare a gettare le basi per un’istruzione unitaria in collaborazione con i Cantoni. In tal modo si garantisce l’interoperabilità (unité de doctrine) nella protezione civile e si riduce l’onere necessario per l’elaborazione dei corsi in tutto il Paese.

Capoverso 2: L’UFPP deve ora assumersi l’istruzione centralizzata degli ufficiali per la condotta al fine di garantire una dottrina di condotta unitaria in tutto il Paese (lett. a). Inoltre, la Confederazione garantisce, come finora, l’istruzione tecnica di singoli quadri e specialisti (lett. b), tra cui in particolare i capi dei settori (aiuto alla condotta) e i quadri o gli specialisti della protezione NBC e della protezione dei beni culturali. Per questi settori è responsabile in prevalenza la Confederazione, che in tal modo fornisce il suo contributo all’intensificazione dell’istruzione dei quadri e all’operatività della protezione civile nel caso della gestione di un evento che rientra nelle competenze della Confederazione. Nei Cantoni si approfondiscono in seguito le competenze acquisite nei corsi centrali e si completano le conoscenze necessarie. Se i militi della protezione civile sono impiegati per compiti speciali della Confederazione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4, la Confederazione garantisce la relativa istruzione, fatta salva l’istruzione di base che è impartita dai Cantoni (lett. c).

Capoverso 3: Nel quadro delle sue possibilità, l’UFPP può, su richiesta, organizzare istruzioni e perfezionamenti che rientrerebbero nelle competetene dei Cantoni. Secondo il finanziamen-