Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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to in funzione delle competenze i Cantoni devono assumersi i relativi costi (art. 92 lett. b).

Capoverso 4: Con una collaborazione rafforzata tra le organizzazioni partner s’intende meglio sfruttare le sinergie. Per questo motivo i membri delle organizzazioni partner devono poter partecipare a istruzioni organizzate dalla Confederazione.

Capoverso 5: Ai sensi di un’istruzione unitaria, l’UFPP stabilisce in collaborazione con i Cantoni le priorità dei contenuti dei singoli iter d’istruzione. Inoltre, sono disciplinate le condizioni per un’istruzione abbreviata per i militi della protezione civile che dispongono già di solide conoscenze (ad es. pompieri).

Articolo 58 Istruzione di personale insegnante

L’istruzione centralizzata del personale insegnante da parte dell’UFPP, nel complesso ha dato esiti positivi. Dall’istituzione della Scuola federale per istruttori della protezione civile nel 1995, la figura professionale dell’istruttore e il panorama dell’istruzione sono mutati. Negli ultimi anni sono stati avviati la verifica e l’adeguamento dell’istruzione del personale insegnante. L’obiettivo è di adeguare l’istruzione al nuovo profilo dei requisiti per gli istruttori e alle nuove esigenze nel campo della formazione in Svizzera. D’ora in poi gli aspiranti istruttori assolveranno un corso di formazione modulare per istruttore della protezione civile con attestato professionale federale. In questo modo il diploma sarà equivalente ad altri diplomi riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Anche in futuro singoli moduli di formazione saranno aperti al personale insegnante di altre organizzazioni partner.

Capoversi 1 e 2: D’ora in poi è stabilito esplicitamente che l’UFPP garantisce l’istruzione del personale insegnante e che permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare al suo programma di formazione.

Capoverso 3: Sono delegate più chiaramente all’UFPP competenze legislative per disciplinare l’istruzione del personale insegnante e la partecipazione del personale delle organizzazioni partner ai servizi d’istruzione della protezione civile.

Articolo 59 Infrastruttura per l’istruzione

La complessità dei rischi e pericoli attuali richiede un’istruzione efficiente con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione necessiterà quindi anche in futuro di un’infrastruttura moderna come quella del Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg per l’istruzione che impartisce. Come finora l’infrastruttura deve poter essere utilizzata anche da altre organizzazioni partner della protezione della popolazione, dell’esercito e dell’Amministrazione federale e da altri organi per sfruttare in modo ottimale l’infrastruttura.

Articolo 60 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile

Capoverso 1: In seguito alla continua regionalizzazione e “cantonalizzazione”, la collaborazione intercantonale nell’istruzione acquisirà un’importanza sempre maggiore. Per questo motivo anche in futuro vi saranno centri d’istruzione della protezione civile che chiuderanno. Per soppressione s’intende un utilizzo estraneo allo scopo (fatti salvi l’utilizzo da parte delle organizzazioni partner della protezione della popolazione), la chiusura o l’alienazione di un centro d’istruzione. Fino al 2004 la Confederazione versava dei sussidi proporzionali alla capacità finanziaria dei Cantoni pari al 30-70 percento dei costi per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipaggiamento di centri d’istruzione (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale