Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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del 17 giugno 1994 sulla protezione civile).

Capoverso 2: La restituzione dei sussidi federali versati per l’acquisto di terreni tiene conto del fatto che il terreno nel corso degli anni di regola acquisisce notevole valore. La disposizione si applica per analogia anche se il terreno è ceduto in diritto di superficie.

Capitolo 4: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Articolo 61 Principio

Il principio secondo cui ogni abitante deve disporre di un posto protetto è mantenuto. L’evoluzione del contesto internazionale in materia di politica di sicurezza evidenzia l’importanza dell’infrastruttura dei rifugi in Svizzera e della loro destinazione iniziale, ossia la protezione fisica della popolazione. L’obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione è stato verificato nel 2010. Nel messaggio concernente la revisione parziale della LPPC dell’8 settembre 2010 (FF 2010 5293) sono stati illustrati, in modo esaustivo, i motivi per cui è opportuno mantenere l’obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione (in parte modificato). In seguito all’inasprimento attuale della situazione internazionale, una valutazione diversa non è ipotizzabile. I rifugi sono inoltre parte integrante dei piani d’emergenza previsti per vari scenari (ad es. incidente in una centrale nucleare).

Articolo 62 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

Capoverso 1:La Svizzera dispone di un’ampia copertura in posti protetti su tutto il suo territorio. Nelle regioni con molte vecchie costruzioni non vi è però ancora un numero di posti protetti sufficiente. Inoltre, per far fronte alla crescita demografica devono essere costruiti ed equipaggiati nuovi rifugi. Dove il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti di nuove costruzioni devono comunque versare un contributo sostitutivo nel rispetto della parità di trattamento.

Capoverso 2: Anche gli istituti e gli ospedali sono, come finora, tenuti a realizzare e equipaggiare rifugi. Se questo non dovesse essere possibile per motivi edilizi, anch’essi devono versare un contributo sostitutivo.

Capoverso 3: I Comuni possono colmare una carenza di posti protetti anche costruendo rifugi pubblici, finanziabili con i contributi sostitutivi.

Capoverso 4: Come finora, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i detentori di beni culturali immobili d’importanza nazionale, iscritti nell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) come oggetti A, ad adottare a proprie spese dovute misure edilizie (ad es. puntellamenti supplementari). Anche per i beni culturali mobili d’importanza nazionale (iscritti nell’inventario PBC come oggetti A), i Cantoni possono continuare a ordinare la costruzione di rifugi per beni culturali. La Confederazione si assume i costi per la loro costruzione e il loro equipaggiamento.

Capoverso 5: Devono essere definiti i requisiti minimi per i rifugi per beni culturali iscritti nell’Inventario PBC come oggetti A. Le norme tecniche, che devono essere osservate nella costruzione di un rifugio per beni culturali, corrispondono a quelle dei rifugi per le persone. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, si tratta in primo luogo di garantire una conservazione ottimale di collezioni di archivi, biblioteche e musei.

Articolo 63 Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi

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