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Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine

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dalla digitalizzazione in questo ambito e di tener meglio conto della situazione odierna.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rimanda ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Sarà pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Agli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis vCost corrispondono gli articoli 95 e 123 Cost.

Art. 16c cpv. 1, 2 e 3

Il capoverso 1 prevede che l’importatore o il produttore che intende immettere per la prima volta in commercio in Svizzera derrate alimentari sulla base del principio Cassis de Dijon conformemente all’articolo 16a capoverso 1 LOCT deve notificarlo all’USAV. Rispetto alla regola odierna in base alla quale chi immette in commercio in Svizzera derrate alimentari dello stesso genere può far riferimento a una decisione di portata generale esistente, con la normativa proposta tutti i produttori e gli importatori devono notificare le derrate alimentari immesse in commercio in base al principio Cassis de Dijon anche se le stesse derrate alimentari sono già state notificate da un altro importatore o produttore. Per evitare che ogni punto vendita debba fare una notifica, l’obbligo è limitato ai produttori e agli importatori.

Secondo il capoverso 2 la notifica scade dopo un anno. In questo modo si assicura che l’elenco (banca dati) dell’USAV contenga solo le derrate alimentari attualmente sul mercato. Questo significa che la notifica va rinnovata se la derrata alimentare continua a essere sul mercato. Prima della scadenza dell’anno il sistema invia per tempo all’importatore o al produttore un promemoria per il rinnovo della notifica.

Al capoverso 3 si legge che il Consiglio federale stabilisce quali dati sono da comunicare (cfr.

n. 1.2.1 più sopra).

Art. 16e cpv. 2 lett. a e b

Dal 1° maggio 2017 la legislazione sulle derrate alimentari non prevede più il requisito di indicare le avvertenze nelle tre lingue ufficiali nel caso delle derrate alimentari preimballate e degli oggetti d’uso. Come per la restante caratterizzazione, secondo la nuova legislazione è necessaria soltanto una lingua ufficiale. Eccezionalmente le avvertenze possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati in modo sufficiente e inequivocabile (art. 36 cpv. 2 lett. c e art. 47 cpv. 2 lett. c ODerr). Il capoverso 2 lettera b inserisce queste modifiche nella LOTC. Il capoverso 2 precedente figura ora come lettera a del capoverso 2.

Come già spiegato nel commento relativo all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti