Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L’alto livello dei prezzi in Svizzera fa sì che l’abolizione degli ostacoli commerciali assuma una grande importanza. Nel rapporto del 22 giugno 2016 sugli ostacoli alle importazioni parallele1, il Consiglio federale ha indicato alcuni di questi ostacoli2 in relazione al fenomeno dei prezzi elevati nel nostro Paese. Il rapporto illustra i vari fattori che contribuiscono a rendere i prezzi di certi prodotti in Svizzera molto più alti rispetto ai prezzi applicati all’estero e propone misure per facilitare in generale gli scambi.

Tra questi fattori rientrano gli ostacoli tecnici al commercio sotto forma di diverse prescrizioni sui prodotti, procedure di omologazione o di non riconoscimento delle valutazioni di conformità estere. Per farvi fronte, nel 2005 il Parlamento aveva, tra le altre cose, preparato il terreno all’introduzione del principio Cassis de Dijon3 in Svizzera, entrato poi in vigore nel 2010. Secondo questo principio i prodotti che non soddisfano o soddisfano solo in parte le prescrizioni tecniche svizzere ma sono conformi a quelle dell’Unione europea o di uno Stato membro UE/SEE4 e vi sono legalmente immessi in commercio possono circolare liberamente anche in Svizzera senza essere soggetti all’obbligo di controlli preliminari (art. 16a cpv. 1 LOTC). Alle derrate alimentari si applica una disposizione speciale (art. 16c LOTC): prima di essere immesse in commercio devono essere autorizzate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni sotto forma di decisione di portata generale. Il richiedente deve comprovare che la derrata alimentare è conforme alle disposizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro UE/SEE e rendere verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio nell’UE o nel corrispondente Stato membro dell’UE o dello SEE. Non devono inoltre essere minacciati interessi pubblici preponderanti (art. 16d LOTC). L’autorizzazione è valida per derrate alimentari dello stesso genere, vale a dire che altri importatori e produttori possono basarsi sulla decisione di portata generale senza dover presentare a loro volta una domanda di autorizzazione.

Dall’introduzione del principio Cassis de Dijon nel 2010 fino all’aprile del 2017, l’USAV ha trattato in totale 186 domande di autorizzazione. Il 30 per cento è stato approvato e il 20 per cento respinto. Le domande restanti non sono state prese in considerazione o sono state ritirate. In 22 casi l’USAV non è entrato nel merito perché il prodotto era conforme alle prescrizioni svizzere, esisteva già un’autorizzazione di portata generale oppure la domanda

1 Il rapporto, disponibile in francese e tedesco, è stato elaborato in adempimento del postulato 14.3014 «Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l’origine di un prodotto».

2 Nell’ambito del rapporto succitato, le importazioni parallele sono importazioni di merci effettuate eludendo la struttura di distribuzione prevista o organizzata dal produttore.

3 In base a questo principio i prodotti legalmente in commercio nell’UE o nello SEE possono circolare liberamente senza controlli preliminari anche in Svizzera.

4 Spazio economico europeo.