Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine
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principio Cassis de Dijon deve trasmettere all’USAV il suo indirizzo, la denominazione specifica della derrata alimentare, una foto della stessa, l’origine delle norme di produzione (UE o Stato membro UE/SEE) e il Global Trade Item Number (GTIN; chiamato EAN fino al 2009). Il GTIN è un codice internazionale univoco che permette di identificare in maniera chiara in tutto il mondo i prodotti e i produttori6.
La prevista procedura di notifica è strutturata nella maniera più semplice possibile per gli interessati (chi effettua la notifica e le autorità): la notifica avviene mediante un’applicazione web sul sito internet dell’USAV che gestisce una banca dati contenente le derrate alimentari notificate. L’applicazione web è collegata per mezzo di interfacce a una banca dati esistente nella quale sono memorizzati i GTIN e altre informazioni necessarie per la notifica, come l’indirizzo del produttore, la denominazione specifica e la foto del prodotto. Al momento della notifica all’USAV il produttore deve soltanto immettere il GTIN del prodotto da notificare e il Paese, ossia le norme tecniche in base alle quali è avvenuta la produzione. Deve inoltre confermare di conoscere le prescrizioni tecniche estere e di essere in grado di esibirle su richiesta. Gli importatori devono immettere anche il proprio indirizzo perché (a differenza di quello dei produttori) non è già presente nella banca dati succitata.
È soggetto all’obbligo di notifica ogni importatore e produttore prima dell’immissione in commercio in Svizzera di una derrata alimentare secondo il principio Cassis de Dijon. A differenza di quanto è avvenuto finora con la decisione di portata generale gli importatori e i produttori non possono riferirsi a un’eventuale notifica del primo importatore o produttore. Devono quindi a loro volta effettuare la necessaria notifica all’USAV anche nel caso di derrate alimentari identiche. Il dispendio di tempo è ridotto (cfr. n. 3.3). La derrata notificata dall’importatore o dal produttore non deve invece essere nuovamente notificata dagli intermediari o dai commercianti al dettaglio.
Una conformazione del sistema di notifica analoga alla procedura di autorizzazione, ovvero la possibilità che gli importatori e i produttori possano basarsi sull’eventuale prima notifica di un altro importatore o produttore senza a loro volta dover effettuare una notifica quando importano o fabbricano la stessa derrata alimentare non è la soluzione adeguata. La notifica da parte di tutti gli importatori e produttori delle derrate alimentari importate o prodotte secondo il principio Cassis de Dijon serve per la rintracciabilità secondo la legislazione sulle derrate alimentari (art. 28 della legge sulle derrate alimentari). Il lavoro necessario per verificare se una derrata alimentare è già stata notificata non sarebbe inferiore a quello necessario per la notifica stessa.
Le decisioni di portata generale (autorizzazioni) vigenti sono nulle non appena il nuovo sistema di notifica entra in vigore. Anche le derrate alimentari autorizzate in base al diritto anteriore e ancora sul mercato devono essere notificate. Per la notifica di queste derrate alimentari è previsto un periodo transitorio di un anno dopo l’entrata in vigore della
6 Global Standards One (GS1) gestisce e assegna i GTIN a livello mondiale. GS1 è un’organizzazione di diritto privato (in Svizzera è costituita come associazione), che definisce standard globali per migliorare le catene del valore. Nel commercio al dettaglio la presenza dei GTIN a livello mondiale è superiore al 90 per cento.