Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine
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d’uso14 il fatto che le avvertenze devono essere redatte almeno in una lingua ufficiale costituisce un criterio minimo. Spetta a chi immette le derrate alimentari o gli oggetti d’uso in commercio decidere se vuole redigere le avvertenze in più lingue, in particolare in quella del luogo in cui vengono immessi in commercio. Ciò anche in vista di un’eventuale responsabilità per danno da prodotti, che non viene esclusa dal rispetto del solo requisito minimo di una lingua ufficiale.
Art. 20 cpv. 6
Il capoverso 6 dell’articolo 20 disciplina la revoca dell’autorizzazione (emanata sotto forma di decisione di portata generale) per le derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon. Con la procedura di notifica non vengono più rilasciate autorizzazioni, che quindi non devono più essere revocate. Questo capoverso può quindi essere abrogato.
Fungendo da organo di esecuzione sia per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso importati che per quelli prodotti in Svizzera, l’USAV continua ad avere la possibilità di emanare decisioni di portata generale sulla base dell’articolo 20 capoverso 4 LOTC e di adottare le misure di cui all’articolo 19 capoverso 4 LOTC.
Art. 28a
Conformemente alla nuova versione dell’articolo 28a LOTC l’infrazione all’obbligo di notifica di cui all’articolo 16c è punita con una pena pecuniaria.
Art. 31 cpv. 2 lett. b
La lettera b stabilisce che con l’entrata in vigore della presente modifica di legge l’USAV tiene un elenco delle derrate alimentari notificate in base al nuovo articolo 16c dell’avamprogetto.
Art. 31a
Finora, l’immissione in commercio in Svizzera di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon si è basato su una decisione di portata generale. Per garantire il pari trattamento, dopo la modifica di legge sono da notificare anche le derrate alimentari (se sono ancora sul mercato) oggetto di una decisione di portata generale emanata in base al sistema di autorizzazioni praticato in precedenza. Per dare a chi ha immesso in commercio derrate alimentari il tempo sufficiente per inserire nel sistema la notifica dopo la modifica di legge, è previsto un termine transitorio di un anno.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
14 Commento relativo all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, p. 12, <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-undvollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html>, consultato l’ultima volta il 14 agosto 2017.