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Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine

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era incompleta. Una domanda può essere respinta per vari motivi. Nel 38 per cento dei casi, le domande presentate sono state ritirate prima della decisione finale.

Per semplificare l’importazione e la produzione di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di elaborare in collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno (DFI) entro la fine del 2017 un avamprogetto da porre in consultazione che preveda una procedura di notifica per l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon anziché l’obbligo di autorizzazione5.

L’immissione in commercio di derrate alimentari dovrà inoltre essere facilitata modificando i requisiti linguistici relativi alle avvertenze, una modifica che si impone a seguito della recente revisione del diritto sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso entrata in vigore il 1° maggio 2017. Nell’ambito di questa revisione sono stati modificati i requisiti linguistici riguardanti le indicazioni che figurano sulle derrate alimentari preimballate e sugli oggetti d’uso. Le avvertenze devono essere presenti in linea di massima in una lingua ufficiale. Possono però essere redatte anche in un’altra lingua (art. 36 cpv. 2 lett. c e art. 47 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; ODerr; RS 817.02). L’articolo 16e capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della LOTC vigente richiede invece per le avvertenze e i consigli di prudenza senza eccezioni almeno una lingua ufficiale (ed eventualmente quella del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio). Le disposizioni della LOTC riguardanti l’immissione in commercio di prodotti fabbricati in base a disposizioni tecniche estere prevalgono sulle disposizioni settoriali corrispondenti. Se non venisse modificata la LOTC i requisiti linguistici per le derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon sarebbero pertanto più restrittivi rispetto a quelli che si applicano alle derrate alimentari immesse in commercio in base al diritto svizzero. L’articolo 16e capoverso 2 lettera b LOTC viene pertanto modificato per adeguarlo alle disposizioni della nuova legislazione sulle derrate alimentari.

1.2 La normativa proposta

1.2.1 La procedura di notifica

In base al principio Cassis de Dijon possono essere immessi in commercio in Svizzera senza ulteriori esami o prove i prodotti che sono conformi alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in parte, che sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello SEE e sono legalmente in commercio in esso. Alle derrate alimentari si applica inoltre l’obbligo di autorizzazione (cfr.

n. 1.1. Situazione iniziale). Il presente progetto è inteso a sostituire questo obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica.

In base alla procedura di notifica proposta, prima dell’immissione in commercio l’importatore o il produttore che intende immettere in commercio una derrata alimentare secondo il

5 Cfr. misura 8 delle opzioni di intervento del rapporto del 22 giugno 2016 del Consiglio federale sugli ostacoli alle importazioni parallele.