Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

procedura di notifica.

Per evitare che la banca dati contenga dati obsoleti, la notifica va rinnovata ogni anno e per facilitare agli utenti questo compito, il sistema ricorda loro automaticamente la data di scadenza della notifica.

Si mantiene l’esclusione di determinati prodotti agricoli dal principio Cassis de Dijon, per esempio i prodotti che recano la designazione «montagna» e «alpe» o prodotti biologici, disciplinata dall’articolo 10a OIPPE (ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato; RS 946.513.8) rimane; il suddetto articolo viene adeguato al sistema di notifica.

1.2.2 I requisiti linguistici per le avvertenze

Con la revisione della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (in vigore dal 1° maggio 2017) è sufficiente, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 lettera c e all’articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr, fornire in una lingua ufficiale della Confederazione le indicazioni relative al prodotto (informazioni sul prodotto e avvertenze presenti sulle derrate alimentari preimballate e sugli oggetti d’uso). Eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile.

La LOTC vigente prescrive che possa essere richiesto che le avvertenze e i consigli di prudenza siano redatti in più di una lingua ufficiale, ma almeno nella lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LOTC). In base all’articolo 2 capoverso 2 seconda frase LOTC l’articolo 16e capoversi 1 e 2 LOTC prevale sugli articoli 36 capoverso 2 lettera c e 47 capoverso 2 lettera c ODerr. Pertanto, i requisiti linguistici relativi alle avvertenze applicabili in base alla nuova legislazione alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso che corrispondono alle norme svizzere sono meno severi di quelli che si applicano alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso immessi in commercio in Svizzera in base al principio Cassis de Dijon. Con la presente modifica i requisiti linguistici relativi alle avvertenze previste dalla LOTC per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso vengono adeguati a quelli dell’articolo 36 capoverso 2 lettera c e dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr. Dato che la LOTC, diversamente dalla legislazione sulle derrate alimentari, distingue tra avvertenze e consigli di prudenza, la modifica della LOTC si limita alle avvertenze.

Con questa modifica, per le avvertenze relative alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso vigeranno nella LOTC le stesse norme di quelle previste dalla legislazione sulle derrate alimentari.