Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine
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di ospedalizzazione di durata superiore a tre settimane, per la durata effettiva della medesima, ma al massimo di 56 giorni, il che corrisponde a un’estensione di otto settimane. La durata massima del diritto all’indennità di maternità passerà quindi da 98 a 154 giorni consecutivi. Questa soluzione permetterà di compensare la perdita di guadagno in circa l’80 per cento dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato. Nel rimanente 20 per cento dei casi, il diritto a un eventuale prolungamento del congedo oltre i 56 giorni (p. es. con un congedo non pagato) andrà concordato tra il datore di lavoro e la lavoratrice, senza copertura in virtù della LIPG, oppure deriverà dall’articolo 324a CO, se il salario deve continuare a essere pagato in virtù di questa disposizione.
1.4.4 Cerchia delle beneficiarie
Secondo le stime, il numero delle madri il cui figlio deve rimanere in ospedale per un periodo prolungato e che potrebbero dunque beneficiare del prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità dovrebbe essere di 1000–1200 unità all’anno. Trattandosi di un semplice prolungamento della durata del versamento, le condizioni di diritto e le modalità di calcolo dell’indennità di maternità rimarranno invariate (cfr. art. 16b LIPG). Tuttavia, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio federale nel suo rapporto26 e auspicato dal Parlamento nell’ambito dell’adozione della pertinente mozione27, è legittimo prevedere una limitazione del prolungamento della durata del versamento dell’indennità alle donne che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità, dato che una perdita di guadagno si profila solo nella misura in cui il soggiorno ospedaliero prolungato del figlio causa una perdita di salario dopo le 14 settimane di congedo.
Attualmente hanno diritto all’indennità di maternità le donne che esercitano un’attività lucrativa (salariata o indipendente) e le madri incapaci al lavoro (per malattia o infortunio) o disoccupate al momento del parto, come pure le madri non attive che soddisfano le condizioni di diritto per le indennità di disoccupazione. Se da un lato il diritto all’indennità di maternità non è subordinato alla ripresa dell’attività lucrativa al termine del congedo di maternità, dall’altro la ripresa dell’attività comporta l’estinzione del diritto. Nella pratica, una parte delle donne che hanno partorito decide di interrompere l’attività lucrativa dopo la nascita del figlio. In questo caso, se il neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane, l’estensione del diritto al congedo e al versamento dell’indennità di maternità non è giustificata, dato che la madre può già disporre liberamente del suo tempo. Inoltre, lo scopo delle IPG è di compensare la perdita di guadagno, che di fatto la madre non subisce in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, se aveva già previsto di interrompere l’attività lavorativa al termine del congedo di maternità.
Di conseguenza, le condizioni per il prolungamento del diritto all’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato vanno applicate esclusivamente alle donne che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità. L’adempimento di questa nuova condizione dovrà essere verificato dalle casse di compensazione AVS incaricate del versamento dell’indennità di maternità, che a tal fine potranno basarsi sulle informazioni fornite dal datore di lavoro e dalla madre; le casse potranno verificare il rispetto di questa condizione anche a posteriori, sulla base dei contributi versati all’AVS. Le madri incapaci al lavoro al momento del parto sono equiparate alle madri esercitanti un’attività lucrativa.
1.4.5 Prolungamento del congedo di maternità nel CO
La dottrina vigente riconosce che il differimento dell’indennità di maternità implica anche quello del congedo di maternità (cfr.
n. 1.2.2), ma il CO non lo prevede espressamente. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, la presente revisione prevede che il prolungamento del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero del neonato di oltre tre settimane sia esplicitamente contemplato all’articolo 329f CO. Esso dovrà estendersi alla durata effettiva dell’ospedalizzazione, ma fino a concorrenza del termine massimo previsto nella LIPG. Sia il Consiglio federale che il Parlamento28 hanno ritenuto necessario questo adeguamento del CO relativo al congedo di maternità.
1.4.6 Protezione dalla disdetta
Attualmente il CO prevede all’articolo 336c capoverso 1 lettera c una protezione dalla disdetta durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Con la presente revisione si propone di estendere la protezione in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Senza questo adeguamento, infatti, la lavoratrice non avrebbe la garanzia di mantenere il proprio impiego nel periodo in cui beneficia del congedo di maternità. In caso di ospedalizzazione del neonato per più di tre settimane, la durata del congedo di maternità sarà infatti superiore alle 16 settimane previste per la protezione dalla disdetta al vigente articolo 336c capoverso 1 lettera c CO. La modifica proposta permetterà così di estendere tale protezione fino alla conclusione del versamento dell’indennità di maternità, una misura ritenuta necessaria sia dal Consiglio federale che dal Parlamento29.
2 Commento ai singoli articoli
Modifiche della LIPG
Art. 16b cpv. 3 lett. a
Questa modifica corregge un errore di rinvio: la disposizione deve rinviare al capoverso 1 lettera b, non a. È infatti la condizione dell’esercizio di un’attività lucrativa per almeno cinque mesi che potrebbe non essere soddisfatta a causa di un periodo di incapacità al lavoro o di disoccupazione. Considerato che questa disposizione è sempre stata applicata in tal senso, la modifica non comporta cambiamenti materiali.
Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2, 3 e 4 Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità
26 Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, pag. 16.
27 Boll. Uff. 2017 N 937.
28 Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, pag. 23 e Boll. uff. 2017 N 937.
29 Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, op. cit., pag. 23 e Boll. Uff. 2017 N 937.