Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine
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La rubrica è modificata, in quanto la presente revisione prevede che questo articolo disciplinerà non solo l’inizio del diritto, ma anche il periodo durante il quale l’indennità di maternità può essere percepita.
Cpv. 2: questo capoverso disciplina la durata di base dell’indennità. Quest’ultima è versata a contare dal giorno dell’inizio del diritto. Dato che il capoverso 1 resterà invariato, il diritto inizierà sempre il giorno del parto. Poiché la presente revisione prevede un prolungamento della durata del versamento dell’indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la disposizione del vigente capoverso 2 concernente il differimento di tale versamento non ha più ragion d’essere ed è dunque soppressa.
Cpv. 3: questo nuovo capoverso stabilisce la durata del prolungamento del versamento dell’indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato e le condizioni materiali richieste per beneficiarne. La durata del prolungamento corrisponde per principio al periodo di ospedalizzazione del neonato fino al suo rientro a casa. Essa va ad aggiungersi ai 98 giorni dell’indennità di base concessi a tutte le madri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 16b LIPG, ma è limitata a un massimo di 56 giorni. Le condizioni materiali, che vanno soddisfatte cumulativamente, per beneficiare del prolungamento del versamento dell’indennità di maternità sono elencate alle lettere a e b.
Lett. a: l’ospedalizzazione del neonato deve iniziare direttamente dopo la nascita, durare più di tre settimane ed essere ininterrotta. La durata minima di ospedalizzazione del neonato richiesta per il prolungamento del versamento dell’indennità riprende quella attualmente prevista per il suo differimento secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera b OIPG. Dato che la durata minima di ospedalizzazione del neonato costituirà una delle condizioni da soddisfare per beneficiare del versamento prolungato dell’indennità di maternità di 56 giorni al massimo, essa viene inserita nella legge, in questa nuova disposizione. Per contro, i dettagli relativi alla forma della richiesta di prolungamento e ai giustificativi necessari a tal fine saranno disciplinati a livello d’ordinanza, come avviene attualmente per la proroga del diritto all’indennità di maternità.
Lett. b: il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità è riservato alle donne attive al momento del parto e che dopo la fine del congedo di maternità riprenderanno un’attività lucrativa. Il datore di lavoro non può licenziare una donna durante la gravidanza né nelle 16 settimane successive al parto. Per contro, la donna può volontariamente smettere di lavorare e decidere di farlo al termine del congedo di maternità. Se ella avrà già optato per questa soluzione al momento del parto, non potrà beneficiare di un prolungamento del versamento dell’indennità. Poiché l’avamprogetto si prefigge di migliorare la tutela della madre garantendole un reddito sostitutivo nel periodo di ospedalizzazione del neonato e prolungando in misura corrispondente il diritto al congedo di maternità e la protezione dalla disdetta, è infatti giustificato che questa misura sia riservata alle donne che riprenderanno un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità. Se ad esempio la donna ha sciolto il suo contratto di lavoro prima del parto in vista di cessare la sua attività dopo il congedo di maternità o se il suo contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il congedo, l’ospedalizzazione prolungata del neonato non causa alcuna perdita di salario da compensare tramite le IPG.
L’adempimento di questa nuova condizione sarà verificato dalle casse di compensazione AVS in base alla situazione effettiva al momento del parto. Concretamente, andrà verificato se a quel momento le madri salariate dispongano o meno di un contratto di lavoro valido dopo la conclusione del congedo di maternità. A tale scopo la madre dovrà fornire un attestato del suo datore di lavoro in cui si confermi che il contratto di lavoro non è stato disdetto e che la lavoratrice prevede di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità. In questo contesto è irrilevante che la madre abbia previsto di prolungare il congedo di maternità prendendo vacanze o che pensi di ridurre il suo grado d’occupazione. Qualora abbia previsto di iniziare un’attività presso un altro datore di lavoro, dovrà fornirne la prova. Per le madri con lo statuto di indipendenti, la cassa di compensazione competente si baserà sull’esistenza di tale statuto ai sensi della LAVS alla fine del congedo di maternità. La durata del congedo di maternità non si limiterà alla durata minima di 14 settimane fissate all’articolo 329f CO, ma corrisponderà a quella del congedo contrattuale. Molte imprese o amministrazioni pubbliche offrono infatti soluzioni più vantaggiose.
Per contro, è irrilevante che dopo il parto, ad esempio in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre decida di cessare l’attività lucrativa. Ella disporrà pertanto di un periodo di protezione più ampio.
Cpv. 4: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni per il diritto al prolungamento del versamento dell’indennità di maternità delle donne che al momento del parto sono incapaci al lavoro o disoccupate e non possono riprendere un’attività lucrativa immediatamente dopo la fine del congedo di maternità. In tal modo, si garantisce che il Consiglio federale possa prevedere a livello d’ordinanza che le donne che, pur rimanendo attive, si trovano in una situazione di disoccupazione o incapacità al lavoro non siano escluse o penalizzate.
Art. 16d Estinzione del diritto
L’articolo 16d, concernente l’estinzione del diritto all’indennità di perdita di guadagno, verrà ristrutturato. Come già oggi, saranno previste tre cause di estinzione: la fine della durata del versamento dopo 98 giorni dall’inizio del diritto (cpv. 1) o alla fine del prolungamento del versamento in caso di un’ospedalizzazione del neonato (cpv. 2), la ripresa dell’attività lucrativa e il decesso della madre (cpv. 3).
Cpv. 1: il diritto all’indennità si estinguerà alla fine della durata del versamento della medesima. Come avviene già oggi, il diritto si estinguerà alla fine del 98° giorno a contare dal giorno in cui è stato concesso, se l’indennità di maternità non verrà prolungata (cfr. art. 16c cpv. 2).
Cpv. 2: In caso di ospedalizzazione del neonato, il diritto sarà prolungato del numero di giorni di ospedalizzazione effettiva se questa è durata almeno 3 settimane. Tuttavia, il diritto si estinguerà in ogni caso alla fine del 154° giorno dopo il parto, anche qualora il neonato si trovasse ancora in ospedale in quel momento.
Cpv. 3: questo nuovo capoverso riprende sostanzialmente la seconda frase dell'attuale articolo 16d. Il diritto all’indennità di maternità si estinguerà in ogni caso prima della fine della durata del versamento prevista ai capoversi 1 e 2, se la madre riprende a lavorare oppure muore.
Modifiche del CO
Art. 329f cpv. 1 e 2
L’articolo 329f CO è modificato in modo che il congedo di maternità possa essere prolungato in caso di ospedalizzazione del neonato secondo l’articolo 16c capoverso 3 AP-LIPG. La durata del congedo corrisponderà dunque a quella del versamento dell’indennità di maternità.