Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine

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0,5 %), per poi essere abbassato allo 0,45 per cento dal 1° gennaio 2016 per un periodo di cinque anni, ovvero fino al 31 dicembre 2020. Il Consiglio federale rivaluterà la situazione prima di tale data, al fine di prendere le misure necessarie per il periodo successivo.

1.1.3 Altri progetti inerenti alla LIPG

Al momento sono in fase di discussione diversi progetti inerenti alla LIPG. In primo luogo, l’iniziativa parlamentare Romano (13.478) chiede di prevedere indennità in caso di adozione di un bambino. Attualmente chi adotta un bambino non ha diritto ad alcun congedo specifico a livello federale che gli consenta di accoglierlo. Il progetto propone quindi di rispondere ai bisogni dei genitori adottivi e del bambino adottato prevedendo un tale congedo nel quadro della LIPG. Un secondo progetto riguarda il sostegno a chi assiste o presta cure ai propri congiunti. Nel dicembre del 2014 il Consiglio federale ha adottato il «Piano d’azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti» nell’ambito della sua strategia di politica sanitaria «Sanità2020». Il Piano è incentrato su quattro campi d’azione, uno dei quali concerne l’esame dell’introduzione di un congedo per i genitori di bambini gravemente malati o infortunati. Infine, un terzo progetto riguarda l’introduzione di un congedo di paternità. Nell’agosto del 2017 è riuscita l’iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», che chiede l’introduzione di un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L’indennità di paternità sarebbe disciplinata nella LIPG analogamente a quella di maternità. Nella sua seduta del 18 ottobre 2017, il Consiglio federale ha deciso di raccomandare di respingere l’iniziativa popolare, ritenendo prioritario lo sviluppo di un’offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia adeguata ai bisogni. Nel corso del primo semestre del 2018 il Dipartimento federale dell’interno sottoporrà al Consiglio federale un progetto di messaggio in cui raccomanderà di respingere l’iniziativa popolare.

1.2 Diritto vigente

1.2.1 Differimento del versamento dell’indennità di maternità nella LIPG

Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG). Dal momento della nascita del figlio, la madre beneficia di un’indennità di maternità per 98 giorni, il che le permette di riprendersi dalla gravidanza e dal parto, avendo anche a disposizione il tempo necessario per occuparsi del neonato nei suoi primi mesi di vita. Tuttavia, se per motivi di salute il neonato deve rimanere in ospedale più a lungo, la parte del congedo di maternità che consente alla madre di dedicarsi esclusivamente al figlio ne risulta ridotta. Per questo motivo, una disposizione specifica (art. 16c cpv. 2 LIPG) dà alla madre la possibilità di chiedere in tal caso di differire l’inizio del diritto all’indennità di maternità al giorno in cui il neonato può lasciare l’ospedale. Va rilevato che solo le condizioni di salute del bambino e non quelle della madre sono determinanti per la concessione del differimento, sebbene un soggiorno ospedaliero prolungato di quest’ultima abbia le medesime conseguenze, ovvero l’impossibilità di occuparsi del neonato. In tal caso, però, l’indennità di maternità cui la madre ha diritto esclude il versamento delle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (assicurazione invalidità o contro gli infortuni, ad esempio). Quando il diritto all’indennità di maternità si estingue, se la madre è ancora incapace al lavoro subentrano le altre assicurazioni.

Il diritto al differimento dell’indennità di maternità presuppone che l’ospedalizzazione del neonato duri almeno tre settimane immediatamente dopo il parto (art. 24 cpv. 1 dell’ordinanza del 24 novembre 20044 sulle indennità di perdita di guadagno; OIPG). Una malattia del neonato che si manifesti qualche giorno dopo il ritorno a casa e richieda un’ospedalizzazione non consente più il rinvio dell’indennità. Inoltre, il suo stato di salute deve essere comprovato mediante un attestato medico. Infine, la madre deve esprimere esplicitamente, tramite l’apposito modulo, il suo desiderio di rinviare l’inizio del versamento dell’indennità di maternità. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte oppure in caso di revoca del rinvio prima del ritorno a casa del figlio, il versamento della prestazione inizia al termine del periodo del rinvio, ovvero il giorno in cui il neonato lascia l’ospedale o alla data della revoca. In questo caso, l’inizio del versamento dell’indennità non coincide più con il giorno del parto.

L’articolo 24 OIPG fissa la durata del soggiorno ospedaliero prolungato ad almeno tre settimane, ma non prevede una durata massima del periodo di differimento del diritto al congedo di maternità, che finisce il giorno in cui il neonato lascia l’ospedale. Va rilevato che, conformemente all’interpretazione generalmente adottata oggi, il differimento dell’indennità implica il rinvio del congedo previsto all’articolo 329f CO. Sebbene questa disposizione non lo preveda espressamente, lo scopo del legislatore era infatti quello di coordinare il congedo di maternità con il versamento dell’indennità di maternità. Il differimento di quest’ultimo comporta quindi anche quello del congedo di maternità. Considerando che attualmente il differimento del versamento dell’indennità di maternità non è limitato, non è possibile determinare quando la madre riprenderà il lavoro.

Al momento dell’introduzione dell’indennità di maternità, il legislatore era ben consapevole della situazione particolare in cui si trova una madre il cui figlio neonato deve restare in ospedale più a lungo del previsto. Per questo motivo ha voluto darle la possibilità di rinviare, se lo desidera, l’inizio del versamento dell’indennità di maternità fino al ritorno a casa del figlio. Tuttavia, non ha voluto prolungare esplicitamente il versamento dell’indennità né risolvere la questione del pagamento del salario in caso di tale differimento. Ciò significa che per la durata del periodo di ospedalizzazione del neonato, ovvero dal giorno del parto fino all’inizio del versamento dell’indennità di maternità, la LIPG non prevede alcuna prestazione.

1.2.2 Pagamento del salario secondo il CO

Considerato che la LIPG non prevede alcun reddito sostitutivo, si pone la questione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro secondo il CO.

L’articolo 324a CO contempla un obbligo di pagare il salario in caso di impedimento del lavoratore non imputabile al medesimo. L’articolo 324b capoverso 1 CO prevede però un’eccezione: qualora il lavoratore sia assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche di un impedimento al lavoro intervenuto senza sua colpa, anche se dovuto a motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario, se le prestazioni dovute dall’assicurazione compensano almeno i quattro quinti del salario.

4 RS 834.11