Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine

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4.3.5 Coordinamento con l’assicurazione contro la disoccupazione

La donna incinta disoccupata e in buona salute è considerata idonea al collocamento e percepisce dunque indennità di disoccupazione fino al giorno del parto. In seguito, conformemente all’articolo 16g LIPG, che stabilisce la priorità dell’indennità di maternità, il versamento delle indennità di disoccupazione è sospeso per le 14 settimane durante le quali viene pagata l’indennità di maternità.

Queste condizioni resteranno invariate in caso di prolungamento del versamento dell’indennità di maternità per un soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Le indennità di disoccupazione saranno quindi sospese per tutto il periodo del versamento dell’indennità di maternità; a conclusione di questo periodo, saranno nuovamente versate per il termine quadro in corso, se le condizioni materiali saranno soddisfatte. Non è pertanto necessaria alcuna modifica legale.