Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 336c cpv. 1 lett. cbis

La modifica proposta estende il periodo di protezione dalla disdetta facendolo corrispondere a quello della durata prolungata del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato di oltre tre settimane secondo la LIPG. Questo periodo sarà quindi prolungato in funzione della durata effettiva dell’ospedalizzazione del neonato, ma al massimo di otto settimane in più rispetto a oggi. L’estensione della protezione dalla disdetta dopo la 16a settimana si applicherà solo se il soggiorno ospedaliero del neonato durerà più di tre settimane secondo la LIPG. Di conseguenza, se un contratto o un contratto collettivo di lavoro prevederà 16 settimane di congedo di maternità e la possibilità di un prolungamento a partire dalle due settimane di ospedalizzazione, queste due settimane non conferiranno un diritto al congedo secondo l’articolo 329f AP-CO, né sarà concessa una protezione dalla disdetta per la 17a e la 18a settimana, salvo se il contratto o il contratto collettivo di lavoro lo prevede.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie per le IPG

Il prolungamento di 56 giorni della durata del versamento dell’indennità di maternità genererà costi stimati a 5,5 milioni di franchi l’anno.

Dal 1° luglio 2005 le uscite dell’ordinamento delle IPG hanno registrato una forte crescita a seguito dell’introduzione dell’indennità di maternità e dell’aumento delle prestazioni erogate alle persone in servizio. Per coprire tali spese, il legislatore aveva previsto di far passare il tasso di contribuzione dallo 0,3 allo 0,5 per cento al massimo nel 2008. Dato che la congiuntura favorevole di quegli anni ha consentito alle IPG di registrare entrate più significative del previsto, è stato solo nel 2010 che il Consiglio federale ha deciso di procedere a tale aumento per un periodo di tempo limitato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Questo aumento del tasso di contribuzione allo 0,5 per cento (limite massimo previsto per legge) ha consentito di migliorare la situazione finanziaria, ovvero di garantire il livello di liquidità e di ricostituire le riserve del Fondo.

Nel 2015 i conti delle IPG hanno registrato un risultato positivo, cosicché è stato possibile abbassare il tasso di contribuzione allo 0,45 per cento per un periodo di cinque anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Il Consiglio federale dovrà rivalutare la situazione prima di tale data, al fine di prendere le misure necessarie per il periodo successivo.

I costi molto contenuti derivanti dal prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità non richiederanno risorse finanziarie supplementari e potranno dunque essere coperti con i mezzi attualmente a disposizione delle IPG.

3.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Il prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità nell’ordinamento delle IPG avrà alcune lievi ripercussioni finanziarie e giuridiche per la Confederazione e per i Cantoni che, in qualità di datori di lavoro, dovranno adeguare le proprie regolamentazioni per il personale in materia di congedo di maternità. Concretamente, per la Confederazione questo significa che, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la durata del congedo di maternità sarà prolungata da 16 a 22 settimane al massimo. Ne deriveranno ripercussioni finanziarie minime, dato che il salario garantito integralmente sarà in parte compensato dall’ordinamento delle IPG.

Per quanto riguarda la protezione dalla disdetta la riduzione della durata delle vacanze, sono direttamente applicabili le disposizioni del CO.

3.3 Ripercussioni economiche

Attualmente l’obbligo di continuare a pagare il salario in caso d’impedimento al lavoro della madre che deve assistere il figlio malato incombe ai datori di lavoro. Visto che con la modifica proposta il prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità sarà finanziato tramite le IPG, i datori di lavoro saranno sgravati, poiché non saranno più tenuti a versare il salario in tali situazioni alle condizioni di cui all’articolo 324b CO.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

La proposta modifica della LIPG si fonda sull’articolo 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), mentre quella del CO sull’articolo 122 Cost.

La LIPG è retta dalla LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Tutte le modifiche previste nel quadro della presente revisione sono compatibili con la LPGA.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, l’UE ha introdotto regolamentazioni specifiche sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento. Il diritto dell’UE non prevede l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri, che possono fissare autonomamente i dettagli applicabili ai propri sistemi nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS riveduta31, ciò vale anche nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS.

30 RS 0.142.112.681

31 RS 0.632.31