Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine
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L’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio non rientra tra i rischi di sicurezza sociale disciplinati dal diritto internazionale e può pertanto essere regolamentata liberamente. Per contro, l’impostazione delle prestazioni in caso di maternità deve tener conto degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito. Conformemente all’ALC e alla Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/2004 (Reg. 883/2004)32 e il regolamento (CE) n. 987/200933. Questi valgono anche per le prestazioni in caso di maternità, che rientrano nel campo d’applicazione della LIPG (art. 28a LIPG). Conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a garantire la parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli degli Stati membri dell’UE o dell’AELS (art. 4 Reg. 883/2004) e a concedere loro l’indennità di maternità, se soddisfano le condizioni necessarie a tal fine, se del caso tenendo conto dei periodi d’assicurazione maturati in Stati dell’UE o dell’AELS (art. 6 Reg. 883/2004). L’indennità di maternità va concessa anche in caso di residenza nello spazio UE o AELS (art. 7 Reg. 883/2004), quindi in particolare anche alle frontaliere.
Le singole misure della presente revisione sono compatibili con le disposizioni di coordinamento summenzionate.
Inoltre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 183 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità34, che non disciplina esplicitamente la questione risolta con la presente revisione.
Garantendo una protezione maggiore alle donne interessate, la regolamentazione proposta non può violare obblighi internazionali della Svizzera.
4.3 Compatibilità con altre leggi
4.3.1 Coordinamento con la legge sul lavoro
La LL è tesa alla protezione della salute in generale. A tal fine, l’articolo 35a LL stabilisce che le madri non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto e, in seguito, fino alla 16a settimana, possono esserlo solo con il loro consenso. I periodi di protezione previsti dalla LL non sono direttamente legati ai congedi previsti da altre leggi, in particolare al congedo di maternità. La LL non disciplina nemmeno la questione della remunerazione. Di conseguenza non è necessaria alcuna modifica di questa legge.
4.3.2 Coordinamento con l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e con l’assicurazione invalidità
L’indennità di maternità è un reddito ai sensi dell’AVS. Di conseguenza, è trattata alla stregua del salario, vale a dire che su di essa sono prelevati contributi all’AVS, all’assicurazione invalidità, all’ordinamento delle IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione. Il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle IPG assume la parte dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre quella delle lavoratrici è dedotta dalla prestazione di cui beneficiano. Lo stesso varrà anche per le indennità supplementari versate in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Trattandosi di un’estensione della durata di versamento delle prestazioni, l’adeguamento non richiede alcuna modifica legale.
4.3.3 Coordinamento con la previdenza professionale
In linea di massima, solo il salario AVS effettivamente realizzato può essere assicurato nella previdenza professionale. Sancito all’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 25 gennaio 198235 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), questo principio di base è dettato innanzitutto da considerazioni di ordine fiscale. Ne deriva che una madre il cui salario AVS diminuisce temporaneamente dovrebbe per principio vedersi ridurre al contempo la sua protezione nel quadro del 2° pilastro. Al momento dell’introduzione dell’indennità di maternità nell’ordinamento delle IPG, nel 2005, il Parlamento ha però ampliato il campo d’applicazione dell’articolo 8 capoverso 3 LPP, che prevede appunto una deroga al summenzionato principio. La lavoratrice può così godere di una protezione invariata nel 2° pilastro (mantenimento del salario coordinato precedente), se il suo salario annuo diminuisce temporaneamente per maternità. Questo dovrà valere anche in caso di differimento dell’indennità di maternità. Il salario coordinato è mantenuto al livello precedente a prescindere da qualsiasi pagamento di un salario da parte del datore di lavoro e dura almeno quanto il congedo di maternità secondo l’articolo 329f CO. In merito alla durata del mantenimento del salario coordinato al livello precedente, la disposizione vigente rimanda agli articoli 324a e 329f CO. Trattandosi di un’estensione della durata del diritto all’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, il rinvio resta valido e non occorre alcuna modifica legale, dato che l’articolo 329f CO verrà adeguato per includere la durata del soggiorno ospedaliero prolungato compensato dalle IPG.
4.3.4 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni
Secondo la legge federale del 20 marzo 198136 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2 LAINF). Secondo l’ordinanza del 20 dicembre 198237 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), sono considerate salario anche le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione invalidità e le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni sostitutive del salario, le indennità secondo l’ordinamento delle IPG nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali (art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF). Al momento dell’introduzione del congedo di maternità, l’OAINF era stata modificata in modo che le prestazioni previste in caso di maternità nell’ordinamento delle IPG fossero espressamente incluse tra le remunerazioni considerate come salario sostitutivo. Le madri assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali prima del congedo di maternità continuano a esserlo per tutta la durata del medesimo nella misura in cui hanno diritto a un’indennità di maternità pari alla metà del salario. Lo stesso varrà per l’estensione della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Trattandosi di un’estensione della durata del diritto all’indennità di maternità, l’adeguamento non richiede alcuna modifica legale.
32 RS 0.831.109.268.1
33 RS 0.831.109.268.11
34 RS 0.822.728.3
35RS 831.40
36RS 832.20