Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine
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Avamprogetto
e rapporto esplicativo
concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guada-
gno (LIPG)
Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospe-
daliero prolungato del neonato
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Genesi del progetto
Il presente progetto di revisione adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati e adottata dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2016 e dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2017. La mozione incarica il Consiglio federale di proporre una soluzione tesa a prevedere, nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)1, la possibilità di versare più a lungo l’indennità di maternità alle madri il cui figlio rimane in ospedale per oltre tre settimane subito dopo il parto.
Attualmente, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato immediatamente dopo il parto, la madre può chiedere il rinvio del versamento dell’indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG). Nel periodo in questione non riceve però alcuna indennità. Nello stesso periodo non è garantito in tutti i casi nemmeno un salario in virtù dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO), il che crea notevoli incertezze. La legge del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL), applicabile alla maggioranza delle donne attive, stabilisce che la madre non ha il diritto di lavorare durante le otto settimane dopo il parto e non può essere obbligata a riprendere il lavoro nelle otto settimane successive (art. 35a cpv. 3 LL). Di conseguenza, il suo reddito non è garantito tra il momento del parto e l’inizio del versamento dell’indennità di maternità, ovvero proprio in un periodo in cui si trova in una situazione difficile.
Nel rapporto3 redatto in adempimento dei postulati Maury Pasquier 10.3523 «Quale reddito durante le otto settimane di divieto di lavoro che seguono il parto in caso di proroga del diritto all’indennità dell’assicurazione maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato?» e Teuscher 10.4125 «Rinvio del congedo maternità. Diritto a una sostituzione adeguata del salario», il Consiglio federale sottolinea il rischio di lacune di reddito nel periodo del rinvio dell’indennità di maternità, presentando al contempo possibili soluzioni per modificare il diritto vigente. Secondo gli autori della mozione che ha dato origine alla presente revisione, l’opzione più idonea a prevenire disparità di trattamento, che ha inoltre il pregio di costare meno e di non gravare esclusivamente sul datore di lavoro, consisterebbe nel modificare la LIPG prolungando la durata del versamento dell’indennità di maternità – oggi limitata a 98 giorni – nel caso di un suo differimento.
Il Consiglio federale ritiene necessario rimediare all’attuale situazione, poco soddisfacente, che deriva da una lacuna venutasi a creare al momento dell’introduzione dell’indennità di maternità. Di conseguenza, sostiene la soluzione proposta nella mozione.
1.1.2 L’indennità di maternità
Il 1° luglio 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della LIPG sulla concessione di un’indennità di maternità alle donne attive, accompagnate da una modifica del CO con la quale si è in particolare soppresso il termine «puerperio» all’articolo 324a capoverso 3 e introdotto un nuovo articolo 329f sul congedo di maternità, il quale precisa che dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.
L’istituzione di un’assicurazione per la maternità è sancita dalla Costituzione dal 1945, ma la sua realizzazione ha richiesto molto tempo. Fino al 2005 l’occasione per introdurla si presentò a diverse riprese, ma i progetti furono o respinti sin dalla procedura preliminare o bocciati in Parlamento, mentre quelli che avevano superato queste tappe fallirono in sede di votazione popolare.
L’introduzione del sistema vigente risale a un’iniziativa parlamentare depositata nel 2001 (01.426 Triponez). Il progetto era più modesto dei precedenti: per non comprometterlo, si optò per condizioni di diritto più rigide e prestazioni meno generose, limitate a un importo massimo e riservate alle donne esercitanti un’attività lucrativa, escludendo per di più il caso dell’adozione. Il progetto prevedeva inoltre un diritto obbligatorio al congedo di maternità di 14 settimane indennizzate nella misura dell’80 per cento del salario. Il Parlamento lo adottò in votazione finale il 3 ottobre 2003, ma contro di esso fu lanciato un referendum, il cui principale argomento era quello della necessità di consolidare le assicurazioni sociali e di non creare nuove prestazioni. Un’altra critica riguardava la discriminazione legata al fatto che le donne senza attività lucrativa non avessero diritto a prestazioni. Il progetto fu approvato con il 55,5 per cento dei voti nel settembre del 2004. L’indennità di maternità fu quindi introdotta il 1° luglio 2005. Nel 2016 sono state oltre 80 000 le madri che hanno beneficiato di tale prestazione.
A 60 anni dalla sua introduzione nella Costituzione federale, l’assicurazione per la maternità è così diventata realtà ed è stata concretizzata in modo semplice ed efficace. Essa è stata infatti integrata nell’ordinamento delle IPG per chi presta servizio, con l’estensione del suo campo di applicazione alle donne attive, e il congedo obbligatorio è stato inserito nel CO. Nella legge è inoltre stata introdotta la possibilità di aumentare il tasso di contribuzione di 0,1 punti percentuali per finanziare l’indennità di maternità, ma nei primi anni il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle IPG disponeva di notevoli riserve per finanziare questa prestazione, cosicché non è stato necessario aumentare immediatamente il tasso di contribuzione IPG. Quest’ultimo è stato innalzato solo nel 2011 (dallo 0,3 allo
1 RS 834.1
2 RS 822.11
3 Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né (disponibile in francese e in tedesco).