Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine
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non sia di per sé contestata, restano comunque in sospeso alcune questioni. Ad esempio, il Tribunale federale non si è dovuto pronunciare sul carattere necessario della presenza della madre in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Non si possono quindi escludere giurisprudenze cantonali che vadano in direzioni opposte.
Durante il primo anno di servizio, gli impedimenti di cui all’articolo 324a CO conferiscono il diritto al pagamento del salario per tre settimane al massimo. In caso di rinvio, la madre riceve pertanto il salario per tre settimane al massimo, sempre che questo credito non sia già stato parzialmente utilizzato o completamente esaurito. Dopo il primo anno di servizio, il periodo del versamento di un reddito è determinato dal giudice a sua discrezione. Le scale elaborate e applicate in questo contesto dai tribunali rendono più prevedibile tale pagamento. Tuttavia, se i tribunali non vi si attengono, la madre riceve il salario solo se il credito annuo a sua disposizione non è già esaurito per assenze anteriori.
I giudici possono comunque derogare a queste scale: il soggiorno ospedaliero prolungato di un neonato potrebbe essere considerato come una situazione particolare che giustifichi il pagamento del salario oltre il limite fissato dalle scale, cosicché la madre potrebbe beneficiare di un’ampia copertura, se non addirittura del versamento del salario per tutto il periodo di ospedalizzazione del figlio. Non è però possibile escludere incertezza giuridica e mancanza di uniformità nelle soluzioni adottate dai vari tribunali. Inoltre, il Tribunale federale ha un ruolo limitato, dato che corregge con una certa cautela le decisioni discrezionali di ultima istanza a livello cantonale, intervenendo se la decisione si scosta dalle regole di discrezionalità fissate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se essa considera fatti che dovrebbero essere irrilevanti oppure omette elementi che avrebbero assolutamente dovuto essere presi in considerazione, oppure se essa produce un risultato palesemente ingiusto o un’iniquità deplorevole23. Una decisione cantonale più restrittiva di altre non viene dunque necessariamente corretta dalla Corte suprema.
Inoltre, se da un lato il divieto di occupazione durante le otto settimane dopo il parto previsto nella LL costituisce un impedimento, dall’altro la medesima legge contempla numerose eccezioni al suo campo d’applicazione (art. 2–4 LL) e non si applica a tutte le donne.
Per quanto concerne i CCL, le prestazioni da essi previste non garantiscono una copertura sufficiente. Prima di tutto, infatti, tali contratti non si applicano all’intera popolazione attiva salariata. Inoltre, essi coordinano solo raramente le loro prestazioni di maternità con le indennità federali previste per lo stesso caso. Infine, tra i CCL che disciplinano il rinvio delle prestazioni contrattuali, solo uno prevede il pagamento del salario per la durata del rinvio.
Infine, l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal garantisce una certa protezione, ma è limitata e insoddisfacente per diversi motivi: è facoltativa, prevede indennità d’importo esiguo e nella pratica è marginale rispetto a quella della LCA. Quanto alle assicurazioni private d’indennità giornaliera, in generale esse non coprono il caso del differimento delle prestazioni o del soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. La copertura assicurativa è inoltre determinata liberamente, il che non garantisce né una soluzione uniforme né premi accessibili per le lavoratrici.
Di conseguenza, considerate le possibili lacune e la mancanza di certezza e di uniformità del diritto, la situazione è insoddisfacente. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno dunque ritenuto necessario agire affinché le donne interessate, che già si trovano in una situazione estremamente difficile, non debbano ancora preoccuparsi di questioni finanziarie e adire i tribunali civili per far stabilire il loro diritto al salario.
1.4 La normativa proposta
Per colmare le lacune di reddito che si vengono a creare nel periodo del rinvio, si propone di prevedere nella LIPG un prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità e di regolamentare il necessario coordinamento con il diritto del lavoro e le altre assicurazioni sociali.
1.4.1 Soggiorno ospedaliero prolungato del neonato
Dal 2014, ogni anno sono circa 85 000 i bambini che nascono in Svizzera. Anche se negli ultimi anni le case per partorienti sono in aumento, la maggior parte dei bambini (97 %) nasce in ospedale. In caso di parto normale, la durata del soggiorno in maternità varia generalmente dai due ai tre giorni, mentre per un parto cesareo può essere di circa cinque giorni. Tuttavia, in alcuni casi le condizioni di salute del neonato possono richiedere un’ospedalizzazione ben più lunga, in particolare in caso di nascite premature.
Nel 2016 queste ultime rappresentavano il 7 per cento delle nascite in Svizzera24. È considerata prematura una nascita avvenuta prima della 37a settimana di gravidanza. I bambini molto prematuri (ovvero nati prima della 32a settimana di gestazione) rappresentano l’1 per cento del totale.
Un soggiorno in ospedale di oltre tre settimane dà diritto al rinvio dell’indennità di maternità. Attualmente non esistono dati amministrativi né sul numero di madri che differiscono il versamento dell’indennità né sulla durata dei differimenti, anche se le statistiche sulle ospedalizzazioni danno alcune indicazioni sul numero delle madri che potrebbero avvalersi di questa possibilità.
Occorre però tenere conto di determinati limiti relativi alla stima del numero di potenziali casi. Va innanzitutto rilevato, infatti, che non tutte le nascite in Svizzera danno diritto a un’indennità di maternità, poiché in particolare le madri non attive non sono coperte dall’assicurazione per la maternità. Inoltre, le donne che decidono di interrompere l’attività lucrativa dopo la nascita del figlio non hanno bisogno del prolungamento del diritto all’indennità di maternità, dato che comunque possono passare molto tempo con il neonato. Infine, resta difficile prevedere il comportamento delle madri con lo statuto di indipendenti.
Nel 2015 sono stati 1326 i neonati rimasti in ospedale per almeno 21 giorni, per un totale di 58 410 giorni25. Nell’80 per cento dei casi la durata del soggiorno ospedaliero non ha superato i 56 giorni. Queste cifre sono relativamente costanti dal 2009.
23 Per esempio in caso di licenziamento con effetto immediato per cause gravi: DTF 130 III 28, consid. 4.1.
24 Santé des nouveau-nés 2016, UST (disponibile in francese e in tedesco).
25 Statistica medica ospedaliera 2017, UST.