Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 14 pagine

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capoverso 4 CO rende meno rigido questo sistema ammettendo deroghe al minimo garantito per legge, purché le prestazioni accordate al lavoratore siano nel complesso almeno equivalenti.

Un solo CCL (Coop Società Cooperativa) prevede il pagamento del salario in caso di differimento dell’indennità di maternità, per le otto settimane dopo il parto. Tre CCL contemplano la possibilità di rinviare il congedo di maternità contrattuale, coordinando così le proprie disposizioni con la LIPG16. Per contro, essi non prevedono alcun versamento del salario tra il parto e l’inizio del congedo di maternità rinviato. Altri 15 CCL prevedono, in caso di maternità, prestazioni più generose di quelle garantite dalla LIPG, fissando indennità di durata più lunga o d’importo più elevato17. La questione del differimento non è tuttavia disciplinata.

1.2.4 Reddito sostitutivo

Un reddito sostitutivo potrebbe essere accordato anche nel quadro dell’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal o di un’assicurazione privata.

L’assicurazione sociale malattie, retta dalla legge federale del 18 marzo 199418 sull’assicurazione malattie (LAMal), comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa. Essa accorda prestazioni in caso di malattia, infortunio o maternità (art. 1a cpv. 2 LAMal). L’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (art. 67 segg. LA-Mal) copre solo, in caso di malattia o infortunio, la perdita di guadagno legata a un danno alla salute fisica, mentale o psichica dell’assicurato (art. 3 e 4 LPGA19). Di conseguenza, il diritto al versamento di indennità giornaliere si limita ai casi d’incapacità al lavoro derivante da un danno alla salute della madre (art. 72 cpv. 2 LAMal e art. 6 LPGA). Sono pertanto esclusi i casi in cui la malattia del figlio richiede la presenza della madre. La maternità – che comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza (art. 5 LPGA) – è invece legata alla situazione della madre. In caso di maternità, vanno pagate indennità per sedici settimane, di cui almeno otto dopo il parto (art. 74 cpv. 2 LAMal). L’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal garantisce dunque alla madre un reddito per le otto settimane successive al parto, che è dovuto in caso di differimento dell’indennità di maternità. Tali indennità presentano tuttavia diversi limiti. Innanzitutto, l’assicurazione è facoltativa: la madre ne può quindi beneficiare solo se ha concluso un’assicurazione individuale o se il datore di lavoro ne è ha stipulata una collettiva ai sensi della LAMal. Inoltre, l’articolo 74 capoverso 1 LAMal prevede un periodo di assicurazione precedente di 270 giorni. Infine, nella pratica, le indennità previste nel quadro dell’assicurazione individuale secondo la LAMal sono generalmente molto basse (tra i 5 e i 40 franchi) e l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal ha ormai un’importanza marginale rispetto a quella secondo la legge del 2 aprile 198020 sul contratto d’assicurazione (LCA)21.

Il versamento di indennità giornaliere può essere previsto anche in base a un’assicurazione facoltativa secondo la LCA. In questo contesto, le parti sono libere di determinare la copertura assicurativa. In caso di assistenza a un figlio malato o di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la perdita di salario può dunque essere teoricamente assicurata. Le soluzioni comunemente proposte coprono tuttavia solo la malattia, l’infortunio e la maternità; a differenza di quanto avviene nel regime della LAMal (art. 72 cpv. 1), si ha però la libertà di escludere il rischio della maternità e non è nemmeno garantita una determinata durata del versamento dell’indennità dopo il parto. Inoltre, il periodo di assicurazione precedente è superiore ai 270 giorni previsti all’articolo 74 capoverso 1 LAMal22. Infine, dato che i premi sono molto elevati, le salariate stipulano raramente un’assicurazione individuale supplementare d’indennità giornaliera.

1.2.5 Altre prestazioni

Dal 1° gennaio 2009 il Cantone di Vaud prevede la concessione di un’indennità di maternità alle lavoratrici salariate o indipendenti domiciliate nel Cantone, se la LIPG non può essere applicata, e alle donne senza attività lucrativa con risorse inferiori a un certo limite. Questa regolamentazione contempla un prolungamento della durata del versamento dell’indennità variabile da uno a sei mesi in funzione delle condizioni di salute della madre o di quelle del figlio, se esse sono tali da rendere necessaria la presenza costante della madre a casa. In caso di malattia grave che esige la presenza costante di un genitore a casa, l’indennità può essere erogata per un ulteriore periodo fino a 12 mesi.

Nel giugno del 2011 il Cantone di Neuchâtel ha introdotto nella sua normativa sulle funzioni pubbliche un congedo in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la cui durata è equivalente a quella dell’ospedalizzazione, ma al massimo di quattro mesi. Questo congedo può essere diviso con il padre, se la madre vi acconsente e a condizione che quest’ultima benefici personalmente di almeno otto settimane.

1.3 Necessità di legiferare

La possibilità di differimento dell’indennità di maternità implica dunque lacune per quanto concerne il pagamento del salario o di un reddito sostitutivo durante il periodo del rinvio.

L’applicazione dell’articolo 324a CO in caso di differimento si sta tendenzialmente consolidando nella prassi giuridica, ma il Tribunale federale non si è ancora espresso al riguardo. Sebbene la considerazione dell’assistenza di un figlio malato quale impedimento al lavoro

16CCL dell’industria metalmeccanica ed elettrica; CCL dell’industria orologiera e microtecnica svizzere; CCL di Swisscom.

17CCL dell’industria metalmeccanica ed elettrica; CCL del settore dell’edilizia principale; CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere;

CCL del settore bancario; CCL del settore delle pulizie della Svizzera tedesca; CCL per l’industria grafica; CCL degli impiegati tecnico-commerciali nel Cantone di Argovia; CCL per il settore dei servizi per le imprese farmaceutiche, chimiche e di servizi basilesi nella regione di Basilea; CCL nazionale per il Gruppo Migros; CCL di Coop Società Cooperativa; CCL di Posta CH SA; CCL delle FFS; CCL di Swisscom; CCL nel ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni; CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione; CCL per il ramo pittura e gessatura; CCL per le imprese farmaceutiche, chimiche e di servizi basilesi; CCL di SRG SSR idée suisse; CCL per l’industria svizzera dei mobili.

18RS 832.10

19Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1.

20 RS 221.229.1

21 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 30 settembre 2009, Valutazione e proposte di riforma dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, rispettivamente n. 4.1 e 4.4.

22 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, n. 2.2.2.2.