Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine

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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione

evitata. La modifica farebbe sì che al mercato dell’alloggio venissero sottratti spazi abitativi. Se poi – e anche questa proposta viene respinta – si volesse istituire un diritto del conduttore a sfruttare

commercialmente un alloggio in affitto, ciò potrebbe avvenire soltanto a livello di legge e non di

ordinanza.

4.5.5 Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC)

Per mancanza di capacità interne la FPC rinuncia a prendere posizione.

4.5.6 Verband Immobilien Schweiz / Association Immobilier Suisse (VIS / AIS)

La VIS / AIS respinge l’avamprogetto in quanto ritiene che discriminerebbe dal punto di vista legale i proprietari di abitazioni e i locatori e aggraverebbe gli abusi che si vengono a creare tramite la prassi di usare le piattaforme di prenotazione. In termini procedurali, una simile modifica del diritto in materia di locazione va sottoposta al Parlamento e quindi disciplinata a livello di legge.

4.5.7 Cooperative d’abitazione svizzera – federazione dei committenti di immobili d’utilità pubblica

La federazione respinge l’avamprogetto sostenendo che il conduttore può già oggi presentare

richiesta per ottenere il consenso generale per sublocazioni per brevi periodi. La decisione in merito dovrebbe però spettare al locatore. L’articolo 262 CO non deve essere utilizzato per modelli

commerciali orientati al profitto, limitando a livello di ordinanza i diritti di esame del proprietario. Alla luce dell’articolo 253a capoverso 3 CO, l’articolo 8a OLAL violerebbe il principio di legalità, dato che vengono limitati i diritti del locatore. Secondo l’articolo 253a capoverso 3 CO il Consiglio federale ha infatti la facoltà di emanare prescrizioni esecutive e non di creare nuovi diritti e obblighi. La

federazione sarebbe tuttavia favorevole alle disposizioni in relazione alle sublocazioni per brevi periodi tramite le piattaforme di prenotazione se mirassero a creare trasparenza e certezza del diritto. Ai proprietari deve essere garantito un pieno diritto di accesso alle informazioni e dovrebbe essere loro data la possibilità di negare il consenso alla sublocazione per brevi periodi senza dover indicare alcun motivo.

4.5.8 Fédération Romande Immobilière (FRI)

La FRI respinge la revisione dell’ordinanza. A suo parere, le disposizioni vigenti sulla sublocazione sono concepite come norma sociale e sono intese a far sì che il conduttore possa ristabilirsi senza problemi nella sua abitazione dopo un periodo di assenza. Con l’articolo 8a OLAL la situazione

cambia radicalmente: la disposizione consente al conduttore di fare affari a spese del locatore. Al locatore viene inoltre imposto l’obbligo di dare il consenso alla sublocazione anche se comporta un pregiudizio per lui. Permettendo l’andirivieni di sublocatari non vengono inoltre tutelati i diritti degli altri conduttori. In generale la revisione comporta una perdita di abitazioni sul mercato dell’alloggio, mentre la Confederazione si adopera nel contempo per sostenere la costruzione di abitazioni di utilità

pubblica. Tutto ciò risulta dunque contraddittorio. Secondo la FRI, infine, manca la limitazione

temporale del consenso generale.

4.5.9 WOHNEN SCHWEIZ – Verband der Baugenossenschaften / Association des Coopératives de Construction

WOHNEN SCHWEIZ respinge l’avamprogetto sostenendo che la libertà contrattuale consente già oggi di accordare il consenso generale a varie sublocazioni. Non si deve creare un ulteriore obbligo per il locatore, come quello proposto dall’avamprogetto. Viene inoltre minato lo scopo legale (di politica sociale) della sublocazione ai sensi dell’articolo 262 CO e l’avamprogetto risulta

contraddittorio. Il tenore del nuovo articolo 8a capoverso 1 OLAL non implica una vera scelta del locatore, ma un «obbligo a dare il consenso». La sublocazione ripetuta per brevi periodi tramite piattaforme di prenotazione digitali, chiaramente dettata da motivi commerciali, contraddice inoltre l’approccio ispirato all’utilità pubblica delle cooperative edilizie (pigioni commisurate ai costi) ed è contraria alle finalità dei committenti di utilità pubblica.

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