Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine

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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione

vacanza. Questi diversi utilizzi sono difficilmente conciliabili all’interno di un immobile. L’avamprogetto tiene troppo poco conto di questo aspetto, in quanto il locatore può vietare la sublocazione ripetuta per brevi periodi solo a posteriori, quando si è verificato un danno (pregiudizi a carico dei coinquilini).

Pertanto, la legge dovrebbe permettere al proprietario di decidere a priori se l’oggetto può essere utilizzato per la sublocazione ripetuta per brevi periodi.

4.1.20 Turgovia

Il Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia è d’accordo con l’avamprogetto.

4.1.21 Vaud

Il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud respinge l’avamprogetto, anche se in linea di massima ammette che il diritto vigente andrebbe adeguato alla prassi odierna delle locazioni attraverso le piattaforme di prenotazione. A suo avviso, l’avamprogetto è lacunoso perché si traduce in abusi.

Andrebbe inoltre precisato l’articolo 8a capoverso 3 OLAL, in quanto il semplice rimando all’articolo 262 capoverso 2 CO è insufficiente. Chiede inoltre che nell’avamprogetto siano specificate la durata del consenso e la frequenza delle sublocazioni ripetute per brevi periodi: andrebbe introdotta una durata massima e, per quanto riguarda la frequenza, andrebbe limitato il numero di giorni all’anno. In questo modo si riduce il rischio che al mercato immobiliare vengano sottratte abitazioni destinate alla locazione. Chiede infine di aggiungere l’obbligo di notifica presso le autorità cantonali per

regolamentare le tasse di soggiorno.

4.1.22 Vallese

Il Cantone del Vallese accoglie favorevolmente la modifica prevista perché la disponibilità di simili abitazioni può aumentare il numero di «letti caldi». È immaginabile che la maggior parte degli aspetti negativi emerga soltanto una volta locate le abitazioni o dopo che l’offerta è stata pubblicata sulla piattaforma online. Sarebbe quindi utile specificare che il consenso generale, a maggior ragione se è stato accordato per un certo periodo, possa essere revocato immediatamente non appena si

manifesta un pregiudizio essenziale.

4.1.23 Zugo

Il Consiglio di Stato del Cantone di Zugo propone di integrare l’avamprogetto inserendo,

preferibilmente nel capoverso 1 dell’articolo 8a OLAL, una norma che consenta al locatore di

formulare, oltre al consenso, anche determinati oneri come la limitazione nel tempo del consenso generale.

4.1.24 Zurigo

Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo respinge l’avamprogetto. Pur approvando in linea di

massima l’intenzione del Consiglio federale di chiarire la situazione per quanto riguarda la

sublocazione ripetuta per brevi periodi da parte del conduttore, esprime alcune perplessità in relazione al livello legislativo. L’articolo 253a capoverso 3 CO contiene un potere di delega limitato alle

prescrizioni esecutive della legislazione in materia di abusi. L’avamprogetto del Consiglio federale si spinge oltre questo potere di delega e di conseguenza la corrispondente modifica va effettuata a livello di legge. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo non ritiene sia necessario disciplinare a parte la sublocazione per brevi periodi; a suo avviso vanno comunque chiariti alcuni aspetti sul pregiudizio essenziale di cui al capoverso 3 dell’articolo 8a OLAL. Un’ulteriore obiezione riguarda la posizione legale dei proprietari. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo propone pertanto di

differenziare nell’OLAL tra la sublocazione classica non commerciale e la sublocazione a scopo commerciale. Nel secondo caso i locatori devono avere il diritto di negare il consenso generale senza indicare alcun motivo.

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