Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
4.5.10 Chambre genevoise Immobilière (cgi)
La cgi respinge la proposta di revisione ritenendo che l’offerta di abitazioni su piattaforme di
prenotazione come Airbnb non corrisponda alla sublocazione ai sensi dell’articolo 262 CO. Mentre la sublocazione è stata originariamente intesa in termini sociali, con la nuova norma lo scopo del
conduttore sarebbe unicamente quello di creare un valore aggiunto economico. Da questo punto di vista il conduttore non deve poter offrire la sublocazione ripetuta e per brevi periodi su queste
piattaforme. A detta della cgi, se sussiste la necessità di procedere a una revisione, non bisogna cambiare l’ordinanza, ma il Codice delle obbligazioni.
4.5.11 Union suisse des professionnels de l’immobilier (uspi)
L’uspi respinge la proposta di revisione perché, a suo avviso, l’originario principio sociale su cui si basava la normativa viene snaturato: il conduttore viene incoraggiato a fare affari con l’abitazione che non gli appartiene. Il locatore viene invece costretto a dare il suo consenso. Sussiste inoltre il pericolo che gli spazi abitativi siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti e che varie disposizioni
cantonali non siano più applicabili. È una contraddizione che il Consiglio federale proponga, lo stesso giorno, da un lato di investire nel fondo di rotazione e dall’altro di introdurre una revisione che rischia di aumentare la carenza di abitazioni.
4.5.12 Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF)
La CATEF respinge l’avamprogetto per motivi formali e materiali. Quanto proposto mira infatti soltanto a limitare i diritti del locatore e a procurare un vantaggio economico al conduttore. In tal senso
contraddice il carattere equilibrato delle disposizioni in materia di locazione. A ciò si aggiunge che la diffusione della sublocazione ripetuta per brevi periodi, in particolare nei centri urbani, riduce la disponibilità di alloggi a prezzi abbordabili. La CATEF fa inoltre notare che la materia va disciplinata non a livello di ordinanza, bensì di legge mediante una revisione del Codice delle obbligazioni.
Qualora si volesse comunque autorizzare questa forma di sublocazione, la CATEF propone varie integrazioni, una delle quali consiste nell’introdurre una limitazione temporale.
4.6 Altri pareri
Hanno espresso un parere anche varie persone private e organizzazioni non interpellate. I pareri possono essere consultati sul sito della Confederazione:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2018.html#DEFR.
574.1-00007 \ COO.2101.106.7.267845 14/14