Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città chiede di trovare una soluzione alternativa a livello di legge.
4.1.6 Berna
Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna accoglie favorevolmente l’avamprogetto ritenendo che la modifica tenga conto della situazione attuale e crei condizioni chiare per le sublocazioni per brevi periodi.
4.1.7 Friburgo
Il Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo appoggia l’introduzione del nuovo articolo 8a OLAL. Il termine di 24 ore che ci si può aspettare oggi per la prenotazione di un alloggio su piattaforme di prenotazione come Airbnb non è conforme alla legislazione vigente, che concede al locatore un periodo compreso tra le due e le quattro settimane per dare il suo consenso alla sublocazione. Il concetto del breve periodo non è tuttavia definito in maniera abbastanza dettagliata. Visti i periodi variabili di locazione sulle piattaforme di prenotazione di alloggi (da pochi giorni a due settimane, in media 4,5 giorni) si potrebbe definire una durata massima per ogni sublocazione, oltre la quale il consenso generale non sarebbe più valido. L’articolo 8a capoverso 3 OLAL, che menziona il
pregiudizio essenziale per il locatore, dovrebbe citare anche il pregiudizio essenziale causato ai vicini. Potrebbe quindi essere aggiunto l’obbligo di informare i vicini non appena è stato sottoscritto un consenso generale alla sublocazione.
4.1.8 Ginevra
Le piattaforme di prenotazione di alloggi hanno portato ripetutamente ad abusi in varie città. Di
conseguenza è evidente che l’impiego di queste piattaforme, che stanno assumendo un’importanza sempre maggiore, vada regolamentato e che le disposizioni legali vadano aggiornate. Il Consiglio di Stato di Ginevra accoglie quindi favorevolmente la revisione prevista dell’ordinanza, che mira a mantenere un equilibrio tra le «locazioni classiche» e quelle della sharing economy. La revisione è inoltre perfettamente in linea con la nuova legislazione cantonale, che prevede un limite temporale per le possibilità di alloggio tramite le piattaforme di prenotazione.
4.1.9 Glarona
Il Consiglio di Stato del Cantone di Glarona ritiene che l’avamprogetto sia comprensibile e logico.
4.1.10 Grigioni
Il Governo del Cantone dei Grigioni respinge l’avamprogetto sostenendo che la disposizione sancita dall’articolo 262 CO relativa alla sublocazione sia sufficiente per far fronte alla situazione attuale e del prossimo futuro. La nuova regolamentazione viene quindi considerata inutile e inefficace, dato che le sublocazioni concordate sulle piattaforme di prenotazione o in altra forma devono essere in conformità con il diritto vigente. Nell’ambito della libertà contrattuale il consenso generale può essere concesso già oggi e possono essere presi accordi che corrispondono all’articolo 8a OLAL proposto. Il Governo del Cantone dei Grigioni ritiene pertanto che l’avamprogetto possa creare una situazione poco chiara sul piano del diritto. Per prevenire incertezze e contenziosi, il locatore e il conduttore dovrebbero comunque stipulare un accordo sulla sublocazione e sulle relative condizioni, indipendentemente dall’articolo 8a OLAL.
4.1.11 Giura
Il Governo della Repubblica e Cantone del Giura approva in linea di massima la revisione proposta ritenendo che tutto sommato sia meglio regolamentare che vietare. A suo avviso, la proposta tiene conto sia degli interessi del conduttore che di quelli del locatore, che può negare il consenso generale in determinate situazioni. Fa notare, tuttavia, che questo tipo di locazione può rappresentare a lungo termine un pericolo per il mercato dell’alloggio intensificando la penuria di alloggi in certe regioni e facendo aumentare drasticamente i prezzi delle pigioni. Le autorità devono pertanto osservare
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