Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine
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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione
attentamente lo sviluppo di queste nuove forme di locazione per impedire che il mercato degli alloggi crolli.
4.1.12 Lucerna
Il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ritiene che il Consiglio federale non abbia la competenza di disciplinare la sublocazione commerciale introducendo l’articolo 8a nell’OLAL. Secondo l’articolo 253a CO, la competenza dell’Esecutivo di emanare ordinanze è limitata alla legislazione in materia di abusi. Fatta eccezione per il consenso generale, l’articolo 8a OLAL non contiene regolamentazioni che non debbano già essere chiarite sulla base dell’articolo 262 CO. Sia per quanto riguarda il primo che il secondo capoverso dell’articolo 8a OLAL sarebbero necessarie precisazioni da parte dei giudici. Un possibile aspetto problematico è, secondo il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna, stabilire la pigione adeguata per la sublocazione. In relazione all’articolo 8a capoverso 3 OLAL, auspica la formulazione di obblighi chiari a carico del conduttore. Va anche verificato se il locatore ha la facoltà di scegliere se vietare in via generale le locazioni di pochi giorni.
4.1.13 Neuchâtel
Il Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel appoggia la modifica di ordinanza proposta. La
revisione non creerà squilibri tra gli interessi del conduttore e quelli del locatore, in quanto il
conduttore avrà la possibilità di sublocare i suoi spazi e il locatore potrà, se necessario, difendersi negando questa possibilità.
4.1.14 Nidvaldo
Il Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo accoglie favorevolmente l’avamprogetto.
4.1.15 Obvaldo
Il Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo concorda con l’avamprogetto e le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo.
4.1.16 San Gallo
Il Governo del Cantone di San Gallo è d’accordo con l’avamprogetto.
4.1.17 Sciaffusa
Il Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa respinge l’avamprogetto in questa forma, in quanto sancirebbe un nuovo modello commerciale e ciò non può avvenire a livello di ordinanza. Andrebbe presa in considerazione una regolamentazione a livello di legge che faccia delle distinzioni e tenga conto degli interessi delle parti coinvolte. Se il nuovo articolo 8a dovesse essere inserito nell’OLAL, tutti e tre i capoversi andrebbero completati o modificati.
4.1.18 Soletta
Il Consiglio di Stato del Cantone di Soletta appoggia l’avamprogetto, in quanto, a suo avviso, le disposizioni attuali sulla sublocazione contenute nell’articolo 262 CO non sono applicabili alla
sublocazione per brevi periodi.
4.1.19 Ticino
Il Cantone del Ticino ritiene che l’avamprogetto non sia sufficiente a proteggere proprietari e inquilini dello stabile nel caso della sublocazione ripetuta per brevi periodi da un utilizzo della cosa che esula da quanto voluto. La sublocazione «classica», di durata medio/lunga, non può inoltre essere
paragonata a quella di breve durata «stile Airbnb» perché le due forme hanno finalità completamente differenti e si distinguono per la volontà o meno di risiedere nell’abitazione: contrariamente alla prima, la seconda forma presenta caratteristiche simili a quelle dei servizi alberghieri e degli appartamenti di
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