Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/24: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali · 14 pagine

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Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali: rapporto sui risultati della consultazione

3 Sintesi dei risultati

Delle 63 risposte pervenute nell’ambito della consultazione 60 contengono un parere sui contenuti dell’avamprogetto. L’Associazione dei Comuni Svizzeri, l’Unione svizzera degli imprenditori e la Fondazione per la protezione dei consumatori hanno deciso di non esprimersi.

La modifica dell’OLAL proposta viene valutata in modo diverso. Sono pervenuti 23 pareri favorevoli, 36 contrari e un parere favorevole ad alcuni punti, ma contrario ad altri. Si sono detti favorevoli 16 Cantoni, due partiti rappresentati nell’Assemblea federale, due associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, un’associazione mantello nazionale dell’economia, un’organizzazione interessata e un altro partecipante. L’avamprogetto è stato invece respinto da sette Cantoni, quattro partiti rappresentati nell’Assemblea federale, un’associazione mantello nazionale dell’economia, dieci organizzazioni interessate e 14 partecipanti (non interpellati). Un Cantone ha espresso un parere in parte favorevole e in parte contrario o neutrale.

Vari pareri favorevoli sottolineano che le norme attuali sulla sublocazione non sono più adeguate per disciplinare le nuove forme di sublocazione. Oltre all’articolo 8a OLAL proposto, relativo al consenso generale del locatore alla sublocazione ripetuta per brevi periodi, vengono chieste anche altre misure riguardanti la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili, la sensibilizzazione delle parti coinvolte su diritti e obblighi e il monitoraggio. Un altro aspetto messo in rilievo è la possibilità di limitare nel tempo il suddetto consenso generale.

Alcuni interpellati che hanno espresso parere contrario chiedono di non inserire nell’OLAL l’articolo 8a sul consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi. Da più parti viene espressa la critica che il livello normativo a cui avverrebbe la modifica non è corretto e che l’avamprogetto si contrappone alla disposizione sulla sublocazione basata su considerazioni sociali (art. 262 CO).

Alcuni partecipanti manifestano poi timori in merito alle ripercussioni sul mercato degli alloggi e ai fini commerciali. Non mancano infine le perplessità per quanto riguarda la posizione giuridica del locatore e degli altri locatari.

Sia nei pareri favorevoli che in quelli contrari emerge la questione di limitare nel tempo il consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi (primo capoverso dell’avamprogetto). I pareri favorevoli vedono in questo tipo di consenso una semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda il secondo capoverso, sia i pareri favorevoli che quelli contrari contengono proposte e richieste di integrazione. Vari pareri contrari presentano una serie di punti fondamentali che devono essere contenuti nella richiesta del conduttore al locatore. Alcuni dei partecipanti

favorevoli alla disposizione chiedono di apportare qualche adeguamento, tra le altre cose, per quanto riguarda l’occupazione massima prevista. Questo capoverso è considerato anche una disposizione intesa a prevenire abusi.

In una parte delle risposte relative al terzo capoverso vengono chieste o proposte modifiche o

integrazioni. Un’altra parte dei pareri mette invece in discussione il contenuto normativo autonomo di questo capoverso, in particolare in relazione all’articolo 262 capoverso 2 CO. Le richieste di

integrazione e di precisazione vertono per esempio sulla possibilità di negare il consenso, sulle possibilità di applicare sanzioni o sull’obbligo di notifica.

4 I singoli pareri

4.1 Cantoni

4.1.1 Argovia

Il Consiglio di Stato del Cantone di Argovia ritiene che il nuovo articolo 8a OLAL abbia una sua logica benché il diritto vigente di per sé non escluda la possibilità di un consenso generale alla sublocazione.

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