Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
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solo una piccola parte dei progetti nell’ambito della prevenzione delle epizoozie. Di regola si svolgono progetti e attività che non sono da intendersi come programmi nel senso stretto del termine; tra essi per esempio il cosiddetto «monitoraggio sanitario della fauna selvatica» durante il quale vengono analizzate carcasse di animali selvatici la cui causa di morte è incerta e si procede alla diagnosi, oppure il cosiddetto programma di monitoraggio dei linfonodi nel macello per il riconoscimento precoce e la sorveglianza della tubercolosi bovina. Inoltre la formulazione è leggermente ambigua e potrebbe intendere che la «promozione» permetta il versamento di sovvenzioni. I progetti e le attività nell’ambito del riconoscimento precoce vengono tuttavia assegnati tramite contratti per prestazioni servizio, se non vengono svolti direttamente dall’USAV. L’articolo 57 capoverso 3 lettera b deve quindi essere adeguato dal punto di vista linguistico senza modificare materialmente la disposizione.
Cpv. 3 lett. c
Già oggi l’USAV stabilisce insieme ai Cantoni un programma nazionale ai fini della sorveglianza dell’effettivo di bestiame svizzero con cui vengono riuniti e coordinati i singoli programmi di sorveglianza specifici per le varie epizoozie. Ciò deve essere ora fissato in maniera esplicita nella legge. La determinazione delle aziende da controllare e delle epizoozie da esaminare avviene, previa consultazione con i veterinari cantonali, da parte dell’USAV (cfr. art. 76a OFE). A tale proposito si tiene conto del programma di sorveglianza dell’anno in corso, dell’anno successivo e dell’attuale situazione epizootica. Stabilire insieme gli obiettivi del programma di sorveglianza permette all’USAV e ai Cantoni di impiegare in maniera ottimale le risorse in base ai costi/benefici. È possibile per esempio risparmiare costi trasferendo il prelievo di campioni dalle singole aziende a luoghi centralizzati come laboratori per il controllo del latte o macelli.
Cpv. 4
Come citato nel commento al capoverso 3 lettera b, i progetti e le attività nell’ambito del riconoscimento precoce vengono assegnati tramite contratti per prestazioni di servizio, se non vengono svolti direttamente dall’USAV. Di conseguenza, la disposizione sulla delega e l’indennizzo dei programmi di riconoscimento precoce può essere abrogata. La regolamentazione della delega e dell’indennizzo del programma nazionale di riconoscimento precoce si trova ora negli articoli 57 capoverso 3 lettera c e 57a.
Art. 57a
L’articolo 57a rappresenta una disposizione in materia di sussidi e regolamenta le indennità della Confederazione per il programma nazionale di sorveglianza. Introdotto nella legge sulle epizoozie il 1° maggio 201319 come capoverso 4 dell’articolo 57, esso non corrisponde più ai requisiti odierni che una base legale per le indennità deve soddisfare e deve essere dunque adeguato.
Per il programma di sorveglianza nazionale sono principalmente i Cantoni ad assumersi i costi, che vanno da 4,5 a 7 milioni all’anno. La Confederazione partecipa in maniera forfettaria ai relativi costi dei Cantoni (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. b della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi [LSu]). Con la formulazione per cui l’importo dell’indennità si basa sull’entità del ricavato a destinazione vincolata della tassa di macellazione si vuole esprimere che le spese annuali da programmare nel budget possono essere, in base alla sostanza del finanziamento speciale «sorveglianza delle epizoozie», superiori o inferiori al ricavato stimato. Con l’attuale sottocopertura del finanziamento speciale le spese vengono corrette nel budget in modo tale da trovarsi al di sotto del ricavo atteso. Se dovesse verificarsi un sovra-recupero del finanziamento speciale, si aprirebbe un margine per le spese che vanno oltre i ricavi. Ci si aspetta tuttavia che le spese si aggirino ogni anno sui 3 milioni di franchi. Tale importo corrisponde all’incirca alla precedente tassa sul fatturato derivante dal commercio del bestiame21, sostituita dalla tassa di macellazione. L’importo forfettario viene utilizzato per la copertura parziale di costi per il prelievo di campioni e analisi di laboratorio. Il Consiglio federale stabilirà in un’ordinanza i criteri secondo i quali l’indennità sarà ripartita sui singoli Cantoni. Inoltre disciplinerà la procedura per il pagamento delle indennità. Gli altri costi sono a carico dei Cantoni secondo una chiave di ripartizione stabilita in accordo con la Confederazione e orientata alle dimensioni dell’effettivo e al numero di aziende nei singoli Cantoni.
Modifica di un altro atto legislativo: legge del 29 aprile 199822 sull’agricoltura (LAgr)
Art. 165gbisSistema d’informazione concernente i dati sugli animali
Il sistema d’informazione sui dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) viene gestito fin dalla sua istituzione nel 1999 da Identitas AG (in precedenza Tierverkehrsdatenbank AG), che si occupa anche della manutenzione e dell’ulteriore sviluppo. In origine la banca dati sul traffico di animali era stata avviata per tracciare il traffico di animali al fine di prevenire e combattere le epizoozie.
Nel corso del tempo essa è stata arricchita di altre funzionalità e collegata ad altri sistemi d’informazione del settore veterinario e agricolo. Sono da citare come sistemi d’informazione collegati con la banca dati sul traffico di animali quelli secondo il vecchio articolo 54a LFE, come per esempio la Banca dati del controllo delle carni (Fleko) o il sistema d’informazione AGIS secondo l’articolo 165c LAgr. La banca dati sul traffico di animali è un importante beneficiario di dati di quest’ultimo sistema di informazione dell’UFAG ed ha pertanto assunto un’importanza fondamentale per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura. I dati relativi allo spostamento di animali della specie bovina quali bufali, bisonti ed equidi salvati nella banca dati servono per esempio sia al calcolo dei pagamenti diretti legati agli animali sia a scopi statistici.
Il trasferimento della gestione nel senso più ampio del termine (manutenzione, ulteriore sviluppo e futura sostituzione) della banca dati sul traffico di animali a Identitas AG e le relative disposizioni vengono fissate nella legge sulle epizoozie (cfr. anche il commento all’articolo 7a LFE). Si rinucia a una formulazione analoga nell’articolo 165gbisLAgr. La grande importanza della banca dati sul traffico di animali e le funzionalità ad essa correlate rendono opportuno e appropriato inserire nella legge sull’agricoltura, in parallelo alle modifiche nella legge sulle epizoozie, il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali per scopi di politica agraria. Ciò tiene anche considerazione del fatto che la responsabilità della Confederazione per la banca dati sul traffico di animali è assunta dall’USAV e dall’UFAG (in base al proprio ambito di competenze). Si rinuncia alla relativa regolamentazione degli emolumenti. Per l’esecuzione di misure di politica agraria attualmente non sono previste nuove funzionalità soggetta a pagamento per i detentori.
19 RU 2011 7027
20 RS 616.1
21 Cfr. messaggio del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge sulle epizoozie; FF 2011 6272).
22 RS 910.1