Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
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Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. a
Cpv. 2
L’acronimo USAV viene ora introdotto già nell’articolo 7a. La presente disposizione viene pertanto adeguata dal punto di vista redazionale.
Cpv. 3
In virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE, per evitare l’introduzione di un’epizoozia, l’USAV può limitare o vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.
In caso di focolai di epizoozie negli Stati membri dell’UE questa stabilisce, tramite decisioni, restrizioni di movimento per determinati animali o prodotti di origine animale per alcuni territori e zone (territori a elevato rischio, territori infetti, zone di protezione e di sorveglianza). In seguito all’Accordo del 1° giugno 20028 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, la Svizzera è tenuta ad attuare le misure stabilite dall’UE. Per tale motivo, l’USAV deve emanare il più rapidamente possibile i relativi divieti o limitazioni di importazione in forma di ordinanze e riprendere i territori e le zone con restrizioni di movimento per alcuni animali o prodotti animali stabilite dall’UE. Queste possono variare a seconda della diffusione dell’epizoozia, a volte anche quotidianamente: in questi casi l’UE rinuncia alla traduzione e pubblica i territori e le zone solo nella lingua del Paese interessato. L’USAV invece, secondo l’articolo 10 della legge del 5 ottobre 20079 sulle lingue (LLing) e l’articolo 14 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), è tenuto a pubblicare in tutte le lingue ufficiali della Svizzera anche gli allegati delle ordinanze con le denominazioni o le descrizioni dei territori e delle zone con restrizioni di movimento per determinati animali o prodotti animali. È possibile quindi che una modifica, a causa del tempo necessario per la traduzione, risulti già obsoleta al momento dell’entrata in vigore.
Per tale motivo, in accordo con l’Ufficio federale di giustizia e la Cancelleria federale, nel corso del 2016 l’USAV ha cominciato ad applicare per analogia l’articolo 14 capoverso 2 lettera a LPubb e a rinunciare alla traduzione delle zone e dei territori. Secondo tale prescrizione, il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati solo con titoli nonché con i rimandi o le fonti non vengano pubblicati in tutte e tre le lingue ufficiali oppure che si rinunci a una traduzione quando le disposizioni contenute in tali testi non costituiscono un obbligo immediato per gli interessati. Negli allegati delle ordinanze vengono dunque elencati solo gli Stati membri dell’UE in cui sono stati istituiti territori e zone con restrizioni di movimento per determinati animali e prodotti animali, con rimando alla relativa decisione dell’UE o alle sue ultime modifiche. In tal modo gli attori interessati sanno in quali Stati sono stati istituiti tali territori e zone e dunque se per la Svizzera è indetto un divieto o una limitazione alle importazioni. Per conoscerne l’estensione precisa è necessario consultare la decisione dell’UE.
Tale procedura è ritenuta giustificata e adeguata poiché viene applicata solo in quei casi in cui il trasporto di animali e prodotti animali dalle zone e dai territori stabiliti nella decisione UE è già vietato o limitato. L’ordinanza dell’USAV si applica dunque solo quando tali divieti o limitazioni vengono violati o aggirati.
Per fissare in maniera esplicita la procedura semplificata, l’articolo 24 capoverso 3 lettera a deve essere integrato in modo tale che l’USAV possa utilizzare rimandi alle decisioni UE nelle relative lingue nazionali per la descrizione delle zone e dei territori con restrizioni di movimento per determinati animali o prodotti animali negli Stati membri dell’UE. Anche l’articolo 10 LLing si riserva tali deroghe speciali.
Titolo prima dell’art. 45b
Vb. Sistemi d’informazione
In riferimento al numero crescente di sistemi d’informazione e all’importanza, in particolare anche per la protezione dei dati, delle basi legali al riguardo, si inserisce una nuova sezione su questo tema. In essa devono essere regolamentate da un lato la banca dati sul traffico di animali (finora esclusivamente negli art. 15a e 15b) e dall’altro gli altri sistemi d’informazione dell’USAV in ambito veterinario e della sicurezza alimentare (finora art. 54a).
Art. 45b Banca dati sul traffico di animali
Cpv. 1
La banca dati sul traffico di animali è il sistema d’informazione per la registrazione del traffico di animali secondo gli articoli 15a e 16 (estensione delle prescrizioni di controllo per es. agli equidi e in parte al pollame). Originariamente allestita esclusivamente per motivi di polizia epizootica, questa banca dati ha acquisito negli ultimi anni sempre maggiore importanza in termini di politica agraria. Per tale motivo, per l’elaborazione dei dati della banca dati sul traffico di animali si crea così un vincolo legale nella legge sull’agricoltura (art. 165gbisLAgr).
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina il finanziamento della banca dati sul traffico di animali. La creazione della banca dati è già avvenuta ed è stata finanziata dalla Confederazione, da parte della quale non sono previsti altri contributi finanziari.
La gestione nel senso più ampio del termine, quindi inclusi manutenzione, sviluppo ulteriore e futura sostituzione della banca dati sul traffico di animali verrà finanziata tramite gli emolumenti da parte dei detentori di animali. Ciò corrisponde all’attuale regolamentazione e prassi. Dato che non può essere escluso che in futuro sempre più terzi utilizzeranno i dati della banca dati sul traffico di