Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
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5.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
Secondo l’articolo 4 LSu, nell’elaborazione, nell’emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l’Amministrazione federale si attengono ai principi del capitolo 2 della stessa legge.
Secondo l’articolo 57a LFE i Cantoni ricevono per le prestazioni fornite nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza un’indennità di entità pari al ricavato della tassa di macellazione. L’indennità serve a compensare parzialmente il carico finanziario che ricade sui Cantoni per i programmi nazionali di sorveglianza (cfr. spiegazioni relative all’art. 57a LFE). Con l’articolo 57a LFE non viene creata nessuna nuova disposizione in materia di sussidi. Il vecchio capoverso 4 dell’articolo 57 è stato introdotto nella legge sulle epizoozie il 1° maggio 201334, tuttavia esso non corrisponde più ai requisiti odierni che una base legale per le indennità deve soddisfare e deve essere dunque adeguato. Il sussidio è giustificato anche in tempi odierni non da ultimo dal fatto che un effettivo esente da epizoozie è di fondamentale importanza per il Paese, sia dal punto di vista economico che sociale. Esso garantisce derrate alimentari di origine animale sicure e rappresenta il presupposto per il commercio internazionale di animali e prodotti animali. Il fatto che l’USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, determini l’oggetto e l’entità del programma nazionale di sorveglianza (cfr. art. 76a LFE), assicura che la Confederazione possa avere la migliore influenza sull’utilizzo dei mezzi messi a disposizione per le indennità.
5.7 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto di revisione contiene le seguenti nuove norme di delega:
Secondo l’articolo 7a capoverso 6 LFE e l’articolo 165gbiscapoverso 2 LAgr il Consiglio federale può delegare a Identitas AG ulteriori compiti in stretto rapporto con la sorveglianza del traffico e della salute degli animali o compiti necessari all’esecuzione di misure di politica agraria. Il Consiglio federale regola anche il loro finanziamento.
5.8 Protezione dei dati
Secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPD, gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Visto che i sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c LFE contengono anche dati degni di particolare protezione, l’autorizzazione al trattamento dei dati e alla consultazione degli stessi viene disciplinata a livello di legge. Si stabilisce in concreto quali organi possono trattare risp. consultare i dati e a quale scopo. Il catalogo dei dati dei sistemi d’informazione e la regolamentazione delle responsabilità per l’elaborazione dei dati, per il collegamento dei sistemi d’informazione e per l’obbligo di conservazione e di archiviazione possono avvenire a livello di ordinanza (cfr. art. 45e).
Nella LAgr viene creata la base legale per il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali. Le relative disposizioni di esecuzione saranno disciplinate a livello di ordinanza.
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