Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Avamprogetto
e rapporto esplicativo
concernente la modifica della legge sulle epizoozie
1 Punti essenziali dellʼavamprogetto
1.1 Situazione iniziale
Il controllo del traffico di animali è di primaria importanza per la rintracciabilità degli animali nellʼambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Per questo motivo la Confederazione è tenuta a gestire una banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali) o ad affidarne la gestione a terzi. La disponibilità dei dati sul traffico di animali e la relativa rintracciabilità nonché la correttezza e la sicurezza della banca dati devono essere garantite in ogni momento. Ciò presuppone una gestione proiettata sul lungo termine e altamente specializzata a livello tecnico. In particolare, anche in una situazione di crisi o in caso di epizoozia sono indispensabili un funzionamento affidabile e una disponibilità ininterrotta delle informazioni e delle prestazioni.
Dalla sua messa in funzione nel 1999, Identitas AG (in passato Tierverkehrsdatenbank AG) gestisce la banca dati sul traffico di animali su incarico della Confederazione, la quale detiene, dal 2012, il 51 % del capitale azionario di Identitas AG. Le restanti azioni sono ripartite tra 16 organizzazioni del settore del bestiame e della carne. In seno al consiglio dʼamministrazione di Identitas AG un rappresentante dellʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) e uno dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) occupano due dei dieci seggi. Da un esame approfondito del ruolo della Confederazione nella gestione della banca dati sul traffico di animali è emerso che occorre affidare la gestione della banca dati sul traffico di animali a Identitas AG e che la Confederazione deve restare azionista di maggioranza (cfr. spiegazioni relative allʼart. 7a LFE).
Attualmente le basi legali formali sulla banca dati sul traffico di animali hanno un carattere molto generale. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI), in collaborazione con il Dipartimento federale dellʼeconomia, della formazione e della ricerca (DEFR), di preparare una revisione della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE) e/o della legge del 29 aprile 19982 sullʼagricoltura (LAgr) al fine di disciplinare a livello di legge la partecipazione della Confederazione alla banca dati sul traffico di animali, i parametri gestionali inerenti alla propria politica e la delega della gestione della banca dati.
La revisione crea il presupposto per adottare nella legge sulle epizoozie aggiornamenti puntuali che riguardano soprattutto gli altri sistemi dʼinformazione, il programma nazionale di sorveglianza nonché le disposizioni penali.
1.2 La nuova regolamentazione richiesta
Già oggi la Confederazione è tenuta, ai sensi dellʼarticolo 15a LFE, a gestire una banca dati sul traffico di animali o ad affidarne la gestione a terzi. L’avamprogetto prevede di disciplinare a livello di legge la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali a un organo esterno, Identitas AG, la partecipazione della Confederazione alla stessa nonché i parametri gestionali inerenti alla propria politica (art. 7a). Al tempo stesso nella modifica di un altro atto legislativo, ovvero nella legge sullʼagricoltura, a scopi di politica agraria viene inserita la base legale per il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali (art. 165gbisLAgr).
Per evitare lʼintroduzione di unʼepizoozia, lʼUSAV può limitare o vietare lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali nonché di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. Per la descrizione dei territori e delle zone negli Stati membri dellʼUE, per le limitazioni riguardanti il trasporto di determinati animali o prodotti di origine animale (in particolare zone di protezione e di sorveglianza), esso può rinviare alle decisioni dellʼUE nella rispettiva lingua nazionale (art. 24).
Le multe in caso di contravvenzioni vengono aumentate da 20 000 franchi a un massimo di 40 000 franchi. Inoltre, la violazione delle prescrizioni sul commercio professionale del bestiame è dichiarata punibile dopo che sono decadute le relative disposizioni con lʼabrogazione della Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio del bestiame; art. 47). Infine le disposizioni penali vengono adeguate formalmente nei singoli punti alle attuali esigenze.
LʼUSAV gestisce diversi sistemi dʼinformazione per il sostegno dei compiti esecutivi legali di Confederazione e Cantoni nellʼambito veterinario e della sicurezza alimentare nonché per la valutazione dei relativi dati. I sistemi dʼinformazione che contengono dati degni di particolare protezione vengono rielencati nella legge e si definisce chiaramente quali autorità e persone e per quale scopo possono trattare o consultare online i dati (art. 45c e art. 45d).
LʼUSAV e i Cantoni stabiliscono già oggi di comune accordo il programma per la sorveglianza dellʼeffettivo di animali svizzero. Si dovrà precisare in particolare lʼentità delle indennità previste già ora per i Cantoni (art. 57a).
1.3 Attuazione
Lʼattuazione delle nuove prescrizioni sulla banca dati sul traffico di animali è di competenza della Confederazione (art. 7a LFE, art. 45b LFE nonché art. 165gbisLAgr). In virtù dellʼarticolo 45e LFE, il Consiglio federale emetterà le necessarie disposizioni dʼesecuzione relative alla banca dati sul traffico di animali e ai compiti di Identitas AG, come già fatto in gran parte nellʼattuale ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 (in particolare sezione 4). Le nuove necessarie disposizioni dʼesecuzione supplementari possono essere ad esempio integrate nellʼordinanza BDTA.
In caso di emanazione di un divieto di importazione o di transito o di altre limitazioni, per la descrizione dei territori e delle zone interessati negli Stati membri dellʼUE la Confederazione (USAV) rinvierà alle decisioni dellʼUE, attuando quindi direttamente lʼarticolo 24 capoverso 3 lettera a.