Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine

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3.2 Ripercussioni sull’economia, sulla società e l’ambiente

L’avamprogetto non ha ripercussioni sull’economia, sulla società e l’ambiente. È nell’interesse di tutto il paese assicurare una tracciabilità capillare di animali e prodotti animali sia nell’ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie sia per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Allo stesso modo è possibile assicurare l’esecuzione di misure di politica agraria sfruttando in maniera ottimale le sinergie e mantenendo snello il processo amministrativo.

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201630 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201631 sul programma di legislatura 2015–2019. Visto che il rapporto della Confederazione con il gestore della banca dati va chiarito al più presto, esso è da ritenere tuttavia necessario.

4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Non sussistono contraddizioni tra l’avamprogetto e le strategie del Consiglio federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale del 18 aprile 199932 (Cost.), la Confederazione emana prescrizioni sulla «lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali». In questo ambito la Confederazione ha piena competenza legislativa.

La presente modifica della LAgr si base inoltre sull’articolo 104 Cost., che conferisce alla Confederazione altre competenze e compiti nell’elaborazione delle misure di politica agraria (art. 104 cpv. 3 Cost.). Le proposte di adeguamento corrispondono alle competenze della Confederazione in riferimento al mantenimento di un’agricoltura sostenibile e concorrenziale e ricadono nell’ambito delle competenze della Confederazione stabilite dalla Costituzione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare a quelli secondo l’allegato II («allegato veterinario») nell’ambito dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), secondo cui la Svizzera è tenuta a registrare gli animali e i loro movimenti per motivi legati alla salute degli stessi e alla sicurezza delle derrate alimentari.

5.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento (LParl) tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Freno all’indebitamento

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

L’articolo 57a LFE rappresenta la base legale per il parziale indennizzo dei Cantoni in relazione ai programmi nazionali di sorveglianza. Non si tratta in questo caso di nuove spese, la disposizione viene semplicemente adattata in base a quelli che sono i requisiti odierni delle basi legali in materia di sussidi. Con la nuova base legale non è prevista alcuna intensificazione dei compiti, per tale motivo l’articolo 57a LFE non è soggetto al freno all’indebitamento.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’avamprogetto non tocca la ripartizione dei compiti né l’adempimento dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

30 FF 2016 909

31 FF 2016 4605

32 RS 101

33 RS 171.10