Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
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Art. 45d Trattamento dei dati
Cpv. 1
Il capoverso 1 disciplina quali dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati nei sistemi d’informazione secondo il capoverso 1 (cfr. sopra).
Cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce quali autorità possono trattare online i dati nei sistemi d’informazione e a quali scopi (cfr. a proposito del termine «trattamento» l’articolo 3 lett. e LPD). Tutte le autorità indicate possono trattare i dati nell’ambito dei loro compiti prescritti per legge. Sono autorizzati al trattamento di dati i terzi incaricati di compiti di esecuzione, per esempio, dell’esecuzione di controlli o di misure di lotta.
Cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina che, a scopo di informazione, altri servizi federali possono (solo) consultare i dati dei servizi d’informazione se il Consiglio federale lo prevede. Anche in questo contesto va osservato che tale accesso viene concesso solo per l’adempimento dei compiti legali.
Cpv. 4
Il capoverso 4 prevede che ogni persona può consultare i dati veterinari rilevati e registrati nell’ambito dei controlli della sua azienda e dei suoi animali. Può inoltre autorizzare l’USAV a trasmettere questi dati a terzi, per esempio a organizzazioni di produzione con label (cfr. in riferimento ai dati agricoli l’art. 165d cpv. 5 lett. f e g LAgr).
La maggior parte dei dati relativi ai controlli nella produzione primaria fissati nel diritto sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sull’agricoltura, al momento sono registrati nel sistema d’informazione Acontrol, gestito dall’UFAG, che fa anche parte del sistema d’informazione centrale comune lungo la filiera alimentare (cfr. sopra «Considerazioni generali»). La base legale per il trattamento dei dati agricoli in Acontrol è l’articolo 165d LAgr, per l’elaborazione dei dati veterinari è l’articolo 45d LFE. La maggior parte dei dati veterinari in Acontrol viene consultata tramite ASAN; vi sono alcuni dati di controllo veterinari che vengono tuttavia registrati direttamente in ASAN. I risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni vengono registrati nella Banca dati del controllo delle carni (Fleko). La consultazione e l’autorizzazione alla trasmissione dovrebbe essere possibile per tutti i dati di controllo veterinari, indipendentemente dal sistema d’informazione in cui sono stati registrati.
Art. 45e Disposizioni d’esecuzione
Questa disposizione vale per tutti i sistemi d’informazione del nuovo capoverso e autorizza il Consiglio federale a emanare altre disposizioni sul contenuto, la gestione, il collegamento e (per ASAN) il finanziamento dei sistemi d’informazione. In riferimento alla banca dati sul traffico di animali, il suo contenuto corrisponde al vecchio articolo 15a capoverso 4. Il Consiglio federale può concedere per i sistemi d’informazione secondo l’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b diritti di accesso anche a servizi federali diversi dall’USAV, dall’UFAG e dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) (art. 45d cpv. 3, art. 45e lett. c). Inoltre può disciplinare in particolare il collegamento dei sistemi d’informazione con altri sistemi d’informazione di diritto pubblico (lett. d; cfr. l’art. 12 O-SISVet, secondo cui i dati di ASAN sono accessibili da diversi sistemi d’informazione come la banca dati sul traffico di animali o la banca dati sui cani). Le disposizioni di esecuzione determinanti si trovano non solo nell’O-SISVet, ma anche nell’ordinanza del 18 novembre15 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE- PT) e nell’ordinanza del 18 novembre 201516 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE).
Art. 47 Contravvenzioni e delitti
Cpv. 1
L’articolo 47 LFE disciplina contravvenzioni e delitti. Il vecchio capoverso 1 lettera a conteneva le disposizioni della legge sulle epizoozie la cui violazione intenzionale è punibile. Ora in caso di violazione intenzionale di queste disposizioni la multa massima di 20 000 franchi deve essere aumentata a un massimo di 40 000 franchi.
Il limite massimo delle multe finora previsto non è più adeguato ai tempi. Le multe non sono state mai aumentate dal 1965 e vengono ora adeguatamente maggiorate sulla base del rincaro accumulato. Resta invariato l’articolo 47 capoverso 2 LFE, secondo cui nei casi gravi è prevista una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
A seguito dell’abrogazione del Concordato sul commercio del bestiame al 1° marzo 2016, decadono anche le disposizioni penali dello stesso. La legge sulle epizoozie non conteneva finora disposizioni penali sul commercio del bestiame: tale lacuna deve essere colmata. Pertanto, ora viene aggiunto all’elenco nel capoverso 1 anche l’articolo 20. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 LFE, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. Le relative prescrizioni di esecuzione si trovano in particolare nell’articolo 34 e segg. dell’ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie (OFE). Il Consiglio federale disciplina anche le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame (art. 20 cpv. 3 LFE). Sulla base di esse, negli articoli 34 e 35 OFE viene regolamentata la patente per il commercio di bestiame. In questo modo, secondo l’articolo 47 capoverso 1 viene punito con una multa fino a 40 000 franchi chi esercita commercio di bestiame senza la relativa patente violando l’articolo 34 OFE. Allo stesso modo viene punito chi viola altre disposizioni di polizia epizootica relative al commercio del bestiame.
Quella che finora era la lettera b, secondo cui è punibile chi viola le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni elencate, non è più necessaria secondo l’attuale prassi giuridica. Si parte dal presupposto che in caso di violazione delle disposizioni di esecuzione delle prescrizioni elencate vengano violate anche queste prescrizioni. La violazione delle disposizioni di esecuzione significa dunque contemporaneamente una violazione delle prescrizioni elencate. Secondo la giurispru-