Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
All’occorrenza, le basi legali sarebbero date dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
I sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c e 165d LAgr, anch’essi contenenti dati relativi agli animali, non fanno parte del sistema d’informazione concernente i dati sugli animali.
Cpv. 1
I dati della banca dati sul traffico di animali dovrebbero fornire un aiuto all’esecuzione in materia di epizoozie ma anche di politica agraria. Tali dati dovrebbero fungere da base e poter essere adeguatamente elaborati nell’ambito dell’esecuzione di misure di politica agraria.
I dati della banca dati sul traffico di animali vengono utilizzati per esempio per l’esecuzione delle seguenti misure:
Sulla base del traffico di animali della specie bovina o equina (i cavalli rappresentano una novità dal 2018) notificato, vengono calcolate le unità di bestiame grosso (UBG) sulla base dell’articolo 21 dell’ordinanza BDTA in combinato disposto con l’articolo 36 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 201324 sui pagamenti diretti (OPD) e determinato il numero di animali nel giorno di conteggio (1° gennaio). I valori calcolati vengono messi a disposizione dei Cantoni per il conteggio dei contributi relativi a SSRA25, URA26, alpeggio ed estivazione e del loro pagamento.
I dati così calcolati vengono inoltre utilizzati nell’ambito del calcolo della densità minima di animali per i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50 cpv. 4 OPD) e per la produzione di carne e latte basata sulla superficie inerbita (art. 71 cpv. 3 OPD) e per scopi statistici secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 giugno 199327 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.
Per l’attuazione dell’articolo 48 LAgr per l’attribuzione delle quote del contingente doganale ci si basa sul numero di animali macellati secondo le notifiche di macellazione dei detentori alla banca dati. Le relative disposizioni di esecuzione sono contenute negli articoli 24 e 24b dell’ordinanza del 26 novembre 200328 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (OBM; RS 916.341) e nell’articolo 21 e nell’allegato 1 dell’ordinanza BDTA.
Secondo l’articolo 49 LAgr in combinato disposto con l’articolo 3 OBM i macelli devono comunicare alla banca dati sul traffico di animali il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati.
Il pagamento dei contributi secondo l’articolo 45a LAgr si basa sulle notifiche di nascita e di macellazione dei detentori alla banca dati sul traffico di animali. Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Le relative disposizioni di esecuzione sono contenute nell’articolo 3 dell’ordinanza BDTA e negli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del 10 novembre 200429 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale possa delegare direttamente a Identitas AG, sulla base di ordinanze, ulteriori compiti riguardanti l’esecuzione o il sostegno all’esecuzione di misure di politica agraria. Da citare sono a tal proposito il trasferimento del cosiddetto calcolatore di UBG (vedi commento al capoverso 1) e dell’Helpdesk per il portale Internet Agate. Visto che la banca dati sul traffico di animali è raggiungibile unicamente tramite il portale Internet Agate, anche per problemi di accesso vi è una stretta connessione/causalità con la ricerca di soluzioni: in tal modo è possibile creare sinergie nell’assistenza all’utente analizzando e risolvendo i problemi indipendentemente dal fatto che essi si presentino solo con il portale oppure con la banca dati stessa. Vista la conoscenza specialistica di Identitas AG con la tematica agraria, al Consiglio federale deve essere data anche la possibilità di delegare direttamente a Identitas AG il supporto di livello 1 per il sistema d’informazione HODUFLU (art. 165f LAgr).
A ciò si aggiunge che quasi il 90 % dei ticket aperti presso l’Helpdesk riguardano direttamente o indirettamente la banca dati sul traffico di animali e devono essere risolti dall’organizzazione di supporto a valle.
Cpv. 3
Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare a livello di ordinanza il trasferimento dei compiti e il trattamento dei dati.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie né di personale su Confederazione, Cantoni e Comuni.
Gli adeguamenti delle disposizioni di legge non creano alla Confederazione nessun onere aggiuntivo nell’ambito dei sistemi d’informazione.
La semplificazione dei flussi finanziari per gli indennizzi dei compiti trasferiti a Identitas AG avviene senza incidere sul bilancio. Identitas AG presenterà gli emolumenti nel conto economico come introiti. In questo modo la Confederazione perde tali emolumenti ma, per contro, non dovrà effettuare altri pagamenti a Identitas AG.
23 RS 172.010
24RS 910.13
25URA = uscita regolare all'aperto
26SSRA = sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali