Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine

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denza del Tribunale federale è sufficiente che una norma penale rimandi alle norme comportamentali di diritto amministrativo (norma di rinvio o norma di compilazione), se da esse può essere desunto il comportamento vietato (6P.62/2007 E. 3.5). Esse vanno lette e interpretate insieme alla disposizione penale e e dunque devono essere considerate come se il testo della norma di compilazione si trovasse nella disposizione penale (6B_385/2008 E 3.3.2). Nella prassi sono ammessi anche i cosiddetti rimandi a catena. La vecchia lettera b può essere dunque abrogata.

La regolamentazione della lettera c secondo la quale è punibile chi viola una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è presente con le stesse parole nell’articolo 48 capoverso 1 lettera c. Le due disposizioni si differenziano esclusivamente per l’entità della multa. Tale differenza non ha senso, visto che l’obiettivo di tutela della norma penale non è il contenuto della disposizione, bensì la disobbedienza a decisioni dell’autorità. Si tratta in questo caso del buon funzionamento degli organi dello Stato, l’autorità statale, che si basa sulla Costituzione e la legge. Per tale motivo le due disposizioni vengono raggruppate nell’articolo 48a e uniformate per quanto riguarda l’entità della multa. La vecchia lettera c può dunque essere abrogata.

Cpv. 2

Il capoverso 2 è rimasto invariato.

Cpv. 3

Di regola la multa per una contravvenzione per negligenza è pari alla metà di quella per violazione intenzionale. In virtù di tale principio, l’importo massimo di una multa per una contravvenzione per negligenza viene aumentato a 20 000 franchi.

Art. 48 Contravvenzioni

L’articolo 48 viene adattato secondo le modifiche dell’articolo 47. La disposizione (lettera b) secondo cui è punibile chi viola le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni elencate, non è più necessaria secondo l’attuale prassi giuridica. Lo stesso vale per la regolamentazione (lettera c) secondo la quale è punibile chi viola una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo (si vedano per le due modifiche i commenti all’art. 47 cpv. 1).

Art. 48a Violazione di una decisione

Questa disposizione riassume la vecchia regolamentazione dell’articolo 47 capoverso 1 lettera c e dell’articolo 48 capoverso 1 lettera c con una multa unitaria. Si veda a tal proposito il commento all’articolo 47 capoverso 1 lettera c. Inoltre ora è punibile solo un’azione intenzionale, visto che una contravvenzione per negligenza è pensabile solo in maniera teorica. Il vecchio contenuto dell’articolo 48a viene ora spostato nel nuovo articolo 48b.

Art. 48b Infrazioni commesse nelle aziende

Questa disposizione corrisponde nella sostanza al vecchio articolo 48a, che ripete il contenuto dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo (DPA) e vale dunque sia per il perseguimento penale da parte sia delle autorità federali sia di quelle cantonali. Come è consuetudine nella nuova legislazione, non viene riportata più l’intera disposizione, ma ora si rimanda all’articolo 6 DPA. Inoltre con il rimando all’articolo 7 DPA la regolamentazione speciale per multe fino a 5 000 franchi viene estesa al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 50

Il commercio professionale di bestiame è ora contenuto nell’articolo 47 capoverso 1, anche se allo stesso tempo deve essere raddoppiata anche la multa massima in questa disposizione. In casi gravi (art. 47 cpv. 2) può essere inflitta anche una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Il carattere professionale potrebbe rappresentare un caso grave di questo tipo. Per tale motivo non è più necessario uno speciale aumento della pena nel caso in cui il colpevole esercita professionalmente il commercio del bestiame.

Art. 51

La clausola di sussidiarietà finora contenuta nell’articolo 51 viene integrata nella frase introduttiva dell’articolo 47 capoverso 1, come usa fare oggi nelle altre leggi.

Art. 54a

Il contenuto del vecchio articolo 54a viene spostato, in seguito alla nuova struttura in riferimento ai sistemi d’informazione, nei nuovi articoli 45c–45e.

Art. 56a cpv. 3

Si precisa la base legale per la destinazione vincolata del ricavato della tassa di macellazione in base alla prassi attuale.

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 4

Cpv. 3 lett. b

Secondo il testo attuale, questa disposizione incarica l’USAV di promuovere la prevenzione delle epizoozie. In particolare è autorizzato ad attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza degli agenti epizootici. Tali programmi costituiscono tuttavia

18 RS 313.0