Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/27: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 13 pagine

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animali, si stabilisce inoltre esplicitamente che l’obbligo di pagare emolumenti si applica, oltre ai detentori di animali, anche ad altri utenti paganti.

Dato che la riscossione degli emolumenti rappresenta un’attività sovrana, il Consiglio federale deve emanare il regolamento sugli emolumenti, come stabilito già ora nell’ordinanza del 28 ottobre 201511 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA). Esso terrà conto della pianificazione finanziaria di Identitas AG e fisserà gli emolumenti che permettono di coprire i costi. Poiché soprattutto le uscite di Identitas AG per la banca dati sul traffico di animali ma anche l’ammontare degli emolumenti oscillano di anno in anno, Identitas AG può formare riserve a destinazione vincolata. In tal modo si tiene conto anche delle spese maggiori che Identitas AG dovrà investire nell’ulteriore sviluppo della banca dati e nella sua futura sostituzione con un nuovo sistema, nonché i costi per coprire i rischi di responsabilità nel campo di prestazioni non commerciale. L’entità delle riserve ammesse viene disciplinata a livello di ordinanza.

Cpv. 3

Gli emolumenti sono fatturati come finora da Identitas AG e ora anche da essa riscossi. Prima venivano riscossi dall’UFAG. Al tempo stesso l’UFAG ha saldato le prestazioni per Identitas AG come prestazioni esterne con fondi del proprio preventivo globale. Con la nuova regolamentazione si intende semplificare i flussi finanziari: Identitas AG presenterà gli emolumenti nel conto economico come introiti. Per contro, decade il pagamento della Confederazione a Identitas AG.

In linea di principio, una società per azioni privata non ha potere di disporre. In caso di controversie sull’obbligo di pagare gli emolumenti o sull’ammontare delle stesse, spetta pertanto all’UFAG emanare una decisione.

Art. 45c e 45d Altri sistemi d’informazione

Considerazioni generali

L’USAV gestisce diversi sistemi d’informazione per il sostegno dei compiti esecutivi legali di Confederazione e Cantoni nell’ambito veterinario e della sicurezza alimentare nonché per la valutazione dei relativi dati. Essi sono parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV; vi rientrano in particolare il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), il sistema informatico delle autorizzazioni di importazione per animali e prodotti animali (sistema informativo OITE), il sistema informativo per il collegamento tra il sistema per la dichiarazione doganale elettronica e il sistema informatico veterinario dell’UE (AS-KeTI), il sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS), il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol), il sistema d’informazione per i risultati del controllo degli animali da macello e delle carni (Fleko) e il sistema di valutazione e di analisi per la sicurezza delle derrate alimentari e Veterinary Public Health (ALVPH). I diversi sistemi d’informazione garantiscono prevenzione, sorveglianza e lotta efficaci delle epizoozie, sia in Svizzera sia al momento dell’introduzione di animali e prodotti animali. In tal modo si garantisce il mantenimento di un elevato livello di salute animale in Svizzera. I fondamenti dei diversi sistemi d’informazione si trovano nella relativa legislazione; qualora non vengano elaborati dati particolarmente sensibili, è sufficiente una regolamentazione disciplinata a livello di ordinanza. Dagli articoli 45d LFE, 165d LAgr e 62 della legge federale del 20 giugno 201412 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) si evince quali sono gli Uffici responsabili dei singoli sistemi e i relativi responsabili. In questo modo si tiene conto dell’articolo 16 della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui è responsabile della protezione dei dati l’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali.

Art. 45c Gestione e finanziamento

Cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 vengono citati i sistemi d’informazione che l’USAV gestisce per sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge negli ambiti salute degli animali e protezione degli animali e che possono contenere anche dati degni di particolare protezione. Questi ultimi includono, secondo l’articolo 3 lettera c numero 4 LPD, in particolare i procedimenti amministrativi e penali e le sanzioni. Tali dati possono essere elaborati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN, lett. a) e nei sistemi d’informazione per il trattamento dei dati relativi all’importazione di animali e prodotti animali (sistema d’informazione OITE e AS-KeTI, lett. b).

Nel capoverso 2 si specifica che i sistemi d’informazione dell’USAV sono parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV (cfr. sopra «Considerazioni generali»).

Cpv. 3

Il capoverso 3 corrisponde nella sostanza al diritto vigente e autorizza i Cantoni a utilizzare il sistema d’informazione ASAN per i propri compiti di esecuzione nei settori salute degli animali, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari. A tale scopo essi possono in particolare inserire nel sistema d’informazione altri dati di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali, epizoozie e derrate alimentari (per es. dati su casi di epizoozie e protezione degli animali, autorizzazioni, controlli su medicamenti veterinari, valutazioni e statistiche). Essi restano titolari dei dati inseriti e sono responsabili del rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati. Ciò deriva dai principi del diritto sulla protezione dei dati, motivo per cui si può rinunciare a una regolamentazione aggiuntiva nella legge sulle epizoozie. Inoltre tale prescrizione si trova nell’articolo 25 dell’ordinanza del 6 giugno 201414 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

Cpv. 4

Anche la regolamentazione del finanziamento del sistema d’informazione ASAN corrisponde nella sostanza al diritto vigente. Ciò vuol dire che la Confederazione e i Cantoni continueranno a sostenere i costi di gestione (incl. manutenzione e ulteriore sviluppo) del sistema d’informazione rispettivamente in ragione di un terzo e di due terzi. Il Consiglio federale disciplina la gestione dei costi per i restanti sistemi d’informazione non esplicitamente citati nel capoverso 1. Può prevedere in questo senso anche una partecipazione finanziaria da parte dei Cantoni ai sistemi da essi utilizzati.

11 RS 916.404.2

12RS 817.0

13RS 235.1

14 RS 916.408