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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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c. tipo di autorizzazione;
d. data di scadenza dell’autorizzazione;
e. presenza su internet del titolare dell’autorizzazione ove essa sia stata comunicata volontariamente.
3I dati vengono inseriti nel registro dalle autorità cantonali competenti.
4L’UFSPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati al trattamento dei dati.
5I dati possono essere utilizzati soltanto al fine previsto nell’articolo 12 della legge.
Art. 22 Misure in caso di violazione delle disposizioni
1L’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione prende le misure necessarie se rileva che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, nella fattispecie se:
a. non sono più rispettati i presupposti per la concessione dell’autorizzazione;
b. il titolare dell’autorizzazione non beneficia più di un’assicurazione di responsabilità civile professionale;
c. non è rispettato l’obbligo di informazione.
2Se ritiene possibile ovviare alle lacune, l’autorità impone una scadenza adeguata per raggiungere questo scopo. In casi giustificati, può procrastinare la scadenza.
3Se non si ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune e non ci si può assumere la responsabilità di far continuare a offrire l’attività, l’autorità competente interdice ogni ulteriore offerta di attività e revoca l’autorizzazione.
4Le autorità di esecuzione cantonale che rilevano una violazione delle norme della legge o della presente ordinanza sono tenute ad annunciare l’episodio all’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 23 Emolumenti
1Sono riscossi i seguenti emolumenti:
a. per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione: 100 franchi al massimo;
b. per la revoca dell’autorizzazione: 200 franchi al massimo.
2Se l’esame della documentazione o la revoca di un’autorizzazione richiedono particolare impegno, si applica una tariffa di 100 franchi all’ora. Ogni frazione di mezz'ora viene considerata come una mezz’ora piena.
3Le spese sostenute - come ad esempio il costo di eventuali perizie - e gli emolumenti riscossi dall’UFFT per il riconoscimento di diplomi e certificati stranieri sono fatturati a parte in aggiunta all’ammontare della tassa.
4Per il resto valgono le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 200412.